Valutazione offerte tecniche senza applicazione della lex specialis e difetto di motivazione (TAR Sicilia n. 1895 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una gara pubblica è tenuta ad applicare il procedimento di valutazione delle offerte tecniche descritto dalla lex specialis e a dare atto nei verbali delle relative fasi. Ove la commissione si limiti a riportare la media dei punteggi numerici assegnati dai singoli commissari, senza documentare l’attribuzione dei coefficienti, la comparazione tra le offerte e i giudizi sottesi ai punteggi, la valutazione è viziata per difetto di motivazione. L’obbligo di motivazione analitica è inversamente proporzionale al livello di dettaglio dei criteri contenuti nella legge di gara: a fronte di criteri generici, riferiti ad ampie categorie qualitative e privi di sotto-criteri, la commissione deve esplicitare i giudizi che sostengono il punteggio numerico. La mancata applicazione del modulo procedimentale imposto dalla lex specialis impedisce di risalire all’iter logico seguito e rende non verificabile la congruità e la logicità della valutazione.
Il Fatto
Il Comune di Ragusa, capofila di un’aggregazione di enti per il sito Unesco delle Città tardo barocche del Val di Noto, indice una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per servizi e forniture legati al progetto “Itinerario del barocco fra luce e pietra”. La ricorrente, capofila di un raggruppamento, viene esclusa in seduta pubblica per il mancato superamento della soglia di sbarramento tecnica.
La società impugna il verbale di esclusione, la nomina della commissione e, in via subordinata, le clausole della lex specialis sulla soglia. Propone poi motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione, i verbali integralmente conosciuti e, infine, la nuova aggiudicazione formatasi in esecuzione di una sentenza del TAR Lazio che aveva riammesso altro concorrente. Il thema decidendum si concentra sulla composizione della commissione e sulle modalità di attribuzione dei punteggi tecnici.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità del primo motivo, perchè nel merito è infondato. La censura sulla composizione della commissione non regge: secondo l’orientamento consolidato, richiamato anche con riferimento all’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, il requisito di competenza ed esperienza va riferito ad aree tematiche omogenee e non alle singole attività dell’appalto. Le professionalità dei componenti si integrano reciprocamente e, nel caso concreto, coprono nel loro complesso i diversi aspetti del progetto.
È invece fondato il secondo motivo, integrato dai motivi aggiunti. Il Collegio rileva che la lex specialis prevedeva un procedimento articolato: attribuzione di un coefficiente da parte di ciascun commissario, corrispondente a un giudizio e a una motivazione; calcolo della media aritmetica dei coefficienti; applicazione della formula di comparazione; conversione in punteggio con il metodo aggregativo compensatore.
Di tale procedimento, però, non v’è traccia nei verbali. La commissione si è limitata ad allegare una tabella con la media dei punteggi numerici e il totale, senza documentare le distinte fasi previste dall’art. 18 del capitolato e del disciplinare. Manca, in particolare, ogni riscontro della comparazione tra le offerte, così che non è dato sapere se e con quali criteri sia stata effettuata.
Non convince il rilievo difensivo secondo cui la legge di gara non imporrebbe la verbalizzazione dei punteggi individuali: oggetto di contestazione non è l’omessa trascrizione dei punteggi dei singoli commissari, ma l’elusione delle fasi di calcolo e dei giudizi espressi dalla commissione nel suo complesso. Il Collegio richiama il principio per cui l’esigenza di motivazione analitica è inversamente proporzionale al dettaglio dei criteri: poiché i criteri fanno riferimento ad ampie categorie qualitative e, salvo il criterio 1, difettano di sotto-criteri, l’obbligo motivazionale doveva essere assolto dando atto dei giudizi sottesi ai punteggi. La valutazione risulta perciò viziata e non verificabile, tanto più che le proposte progettuali non mostrano divergenze tali da giustificare differenze di punteggio così marcate.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti impugnati e riedizione della procedura dalla fase di valutazione delle offerte. Il Segretario Generale dovrà sigillare gli atti di gara in plichi separati e procedere alla nomina di una nuova commissione, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del codice appalti, che non sia edotta delle precedenti valutazioni. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione e compensate verso le controinteressate.
Nota della Redazione
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