Sanzione edilizia e archiviazione del procedimento: ricorso improcedibile per carenza di interesse (TAR Liguria n. 420 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione del procedimento sanzionatorio edilizio, disposta dall’amministrazione per l’avvenuta rimozione degli abusi contestati, fa venire meno l’interesse del destinatario all’annullamento dell’ingiunzione pecuniaria e rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità presuppone che il provvedimento impugnato abbia esaurito i propri effetti e che non residuino conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali o esecutive, in capo al ricorrente. Il giudice amministrativo verifica d’ufficio la permanenza dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione, e ne trae la consequenziale pronuncia in rito. La compensazione integrale delle spese segue la natura sopravvenuta della carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente aveva acquistato nel 1996 un compendio immobiliare in Genova, comprensivo di un’area su cui insisteva lo scheletro in cemento armato di un edificio residenziale mai ultimato, assentito con licenza edilizia del 1974 poi sospesa e dichiarata decaduta. L’area, adibita a parcheggio dalla dante causa e poi dalla società, era stata oggetto di sopralluogo nel 2017, che accertava la presenza di posti auto ricavati in assenza di opere edilizie.
Il Comune di Genova aveva quindi ingiunto, ai sensi dell’art. 37, primo comma, d.P.R. n. 380/2001, il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale stimato dall’Agenzia delle Entrate. La società impugnava il provvedimento deducendo quattro motivi, tra cui la violazione delle garanzie procedimentali e l’erroneità del presupposto relativo alla decadenza del titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio emergeva un fatto sopravvenuto rilevante. A seguito dell’accordo per la cessione volontaria di aree destinate alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, il Comune rappresentava, con nota del 25 febbraio 2025, di avere archiviato il provvedimento sanzionatorio, essendo stata attestata l’avvenuta rimozione degli abusi contestati.
Il Tribunale rileva che dalla archiviazione del procedimento discende il venir meno del provvedimento impugnato e dei suoi effetti. Poiché non risultava che la società avesse corrisposto la somma ingiunta, nessuna esecuzione, neppure coattiva, poteva derivare dal provvedimento ormai archiviato.
Su questa base il collegio afferma la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. L’interesse alla pronuncia di annullamento, quale condizione dell’azione, deve permanere per tutta la durata del giudizio: la sua caducazione impone la declaratoria di improcedibilità.
La decisione lascia integralmente assorbita ogni questione di merito, comprese le censure relative al difetto di contraddittorio nella valutazione dell’Agenzia delle Entrate e all’erroneo presupposto della decadenza del titolo edilizio. Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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