Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e legittimazione del difensore distrattario (TAR Veneto n. 781 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito dell’ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, rientrando tale pronuncia tra i titoli di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm., senza necessità di diversa qualificazione del credito azionato. Il ricorso all’ottemperanza presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del provvedimento e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Le somme liquidate in via giudiziale costituiscono debito di valuta e non danno diritto alla rivalutazione monetaria, salvo che il creditore alleghi e provi il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ.. In caso di distrazione delle spese in favore del procuratore, questi è l’unico legittimato a pretenderne l’esecuzione in sede di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, pubblicata l’11 aprile 2022, con cui l’Amministrazione era stata condannata a corrispondergli la somma di € 19.564,95, oltre interessi legali, e a rifondere le spese di giudizio per € 2.500,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza non era stata impugnata ed era stata notificata in forma esecutiva nel maggio 2022 presso il Ministero e presso l’Avvocatura dello Stato. Il ricorrente ha quindi domandato l’ordine di pagamento, la condanna agli interessi e alla rivalutazione, la nomina di un Commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’azione, verificando il passaggio in giudicato della pronuncia attraverso la certificazione rilasciata dalla Corte d’Appello di Venezia il 15 maggio 2025, l’avvenuta notifica della sentenza ottemperanda e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge n. 30/1997.
Quanto alla percorribilità del rito, il Collegio ha ribadito che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli azionabili con l’ottemperanza, in quanto il rimedio è previsto proprio per assicurare l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato accolto, non avendo l’Amministrazione dimostrato l’avvenuto adempimento. È stato quindi ordinato al Ministero di corrispondere la somma di € 19.564,95, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione.
È stata invece esclusa la rivalutazione monetaria. Il Tribunale ha qualificato la somma come debito di valuta, assoggettato all’art. 1277 cod. civ., e ha affermato che la rivalutazione può essere riconosciuta solo se il creditore alleghi e provi il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., non compensato dagli interessi legali. Nel caso concreto tale prova è mancata.
Quanto alla penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ne ha ravvisato i presupposti, avendo già nominato un Commissario ad acta per fronteggiare l’eventualità di un inadempimento perdurante, salva diversa valutazione su nuova istanza in caso di mancata collaborazione del debitore.
Infine, la domanda di condanna al pagamento delle spese legali portate dal titolo è stata respinta. Il Giudice ordinario le aveva distratte in favore dei procuratori antistatari, unici legittimati a pretenderle: per effetto della distrazione si instaura tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo, che abilita il solo difensore a chiedere l’esecuzione del giudicato in sede di ottemperanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.