Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Molise n. 179 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo prende atto della rinuncia agli effetti della decisione e non è tenuto a scrutinare nel merito i motivi di impugnazione. La compensazione delle spese di lite è giustificata dall’esito del giudizio e dall’assenza di motivata opposizione alla richiesta formulata dalla stessa ricorrente. La declaratoria di improcedibilità presuppone l’accertamento della voluntaria renuntia alla pronuncia e non della fondatezza della pretesa sostanziale.

Il Fatto

La ricorrente è una struttura sanitaria autorizzata e accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, che eroga prestazioni ambulatoriali e di chirurgia ambulatoriale anche in favore di utenti provenienti da altre Regioni. Avverso la determinazione originaria di budget per l’anno 2019 la struttura aveva già proposto ricorso, definito con sentenza favorevole di primo grado, confermata in appello dal Cons. Stato n. 4377/2022.

Con il ricorso in esame la stessa struttura ha impugnato il successivo decreto commissariale n. 18 del 28.4.2022, assumendo che l’Amministrazione, pur dichiarando di attuare la sentenza di annullamento, avesse in realtà riproposto le medesime limitazioni quantitative e strutturali già caducate. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con memoria depositata in data 28.04.2025, ha espressamente dichiarato che «nelle more del proposto ricorso, è sopravvenuta, per il Centro Ricorrente la carenza di interesse alla decisione della causa», chiedendo al Tribunale di prendere atto della rinuncia e di compensare le spese. La questione giuridica si esaurisce dunque nella qualificazione di tale dichiarazione.

Il Tribunale ha inquadrato la fattispecie nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso nelle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse. La norma attribuisce rilievo alla sola sopravvenienza della caduta dell’interesse alla pronuncia, senza che il giudice debba procedere all’esame dei motivi.

Il Collegio ha pertanto preso «senz’altro atto» della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ad agire, pronunciando la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Nessun scrutinio di merito è stato svolto sui tre motivi articolati, né sulle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla struttura sanitaria resistente.

Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate tra le parti, valorizzando l’esito del giudizio e l’assenza di motivata opposizione alla richiesta esplicitamente avanzata dalla ricorrente. La statuizione patrimoniale riflette la natura non contenziosa della definizione.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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