Ottemperanza per mancato rilascio della carta elettronica del docente: l’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2848 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato, che condanna l’Amministrazione scolastica al rilascio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi, deve essere eseguita nel termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, decorso il quale l’inadempimento legittima la nomina di un commissario ad acta. L’inerzia dell’Amministrazione, rimasta silente e non contestata sul punto, integra i presupposti per l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, era stato ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di assegnare al ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con accredito di € 500,00 per ciascun anno, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.
Rimasto inadempiente il Ministero, il beneficiario proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, deducendo la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’Amministrazione si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni sull’an e sul quantum del credito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha verificato la sussistenza dei presupposti formali dell’azione di ottemperanza, rilevando la produzione della copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la notifica del titolo esecutivo, avvenuta nei termini.
Nel merito, il Collegio ha accertato che la resistente non aveva fornito alcuna indicazione sull’andamento della procedura, non contestando l’inadempimento dedotto dal ricorrente. Tale silenzio ha condotto il giudice a ritenere incontestati l’an e il quantum del credito, ordinando al Ministero di ottemperare alla sentenza entro novanta giorni, rilasciando la carta e accreditando la somma complessiva di € 1.000,00.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che l’incarico non comporta la liquidazione di un compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La decisione si segnala per la chiara applicazione del meccanismo di cui all’art. 114 cod. proc. amm., confermando la natura seriale del contenzioso in materia di carta del docente e la conseguente liquidazione equitativa delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.