La carta docente va eseguita anche senza capienza di bilancio (TAR Lombardia n. 45 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza di un obbligo di dare e non di un mero obbligo di facere, quando la sentenza azionata contenga la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma certa, liquida ed esigibile, determinabile con semplice operazione aritmetica. La incapienza finanziaria dell’ente debitore non è idonea a paralizzare l’esecuzione: spetta all’amministrazione dimostrarla e, in ogni caso, va attivato il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, con reintegrazione dei capitoli a carico del fondo pertinente. Un precedente di segno contrario reso in altro giudizio non fa stato nei confronti del ricorrente rimasto estraneo a quel processo, specie se espresso in via di obiter dictum. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e il giudicato sul titolo esecutivo integrano le condizioni dell’azione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 676 del 6 settembre 2023. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione della ricorrente.

La sentenza, non appellata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione. Il Ministero era però rimasto inerte, senza rilasciare la Carta né accreditare le somme. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione entro un termine breve, la nomina di un commissario ad acta e la refusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato l’obbligo portato dal titolo esecutivo. La sentenza del giudice del lavoro contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro precisa per ciascun anno scolastico, e dunque configura un obbligo di dare: l’importo è certo, liquido ed esigibile e si determina con un’operazione aritmetica elementare. Non vi è alcuna subordinazione dell’esecuzione alla capienza dei fondi di bilancio.

Ha poi escluso efficacia al precedente della Corte di appello di Brescia richiamato dalla difesa erariale. Quel provvedimento si fonda su un obiter dictum non idoneo a formare cosa giudicata e, in ogni caso, non fa stato nei confronti della ricorrente, rimasta estranea a quel giudizio e quindi immune ai relativi effetti.

Quanto alla incapienza finanziaria, il Tribunale ha rilevato che essa è solo affermata dalla difesa erariale e priva di riscontro documentale. La circostanza potrà semmai essere accertata dal commissario. Ha inoltre richiamato l’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996, che consente di disporre il pagamento mediante speciale ordine di pagamento in conto sospeso, con reintegrazione dei capitoli a carico del fondo previsto dalla normativa richiamata. Su questa linea il giudice ha citato T.A.R. Catanzaro n. 858 del 2013 e T.A.R. Roma n. 7096 del 2012.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: sussiste il giudicato sul titolo, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’inottemperanza non è contestata, salvo il pagamento delle spese legali già eseguito. Il Ministero è pertanto condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni, con nomina del commissario in caso di perdurante inerzia e con ricorso, se necessario, al pagamento in conto sospeso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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