Falsa disponibilità del curriculum e continuità della certificazione ambientale (TAR Toscana n. 1157 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La produzione del curriculum di un professionista nell’offerta di gara presuppone la preventiva acquisizione del consenso dell’interessato; la sua spendita in assenza di accordo integra una rappresentazione non veritiera della compagine dei professionisti e, dunque, una falsa attestazione. Tale falsità non costituisce causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 36/2023, ma può rilevare quale grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lettera e), del medesimo decreto, previa valutazione discrezionale della stazione appaltante, ove le informazioni false siano suscettibili di influenzare le decisioni sull’ammissione, sul punteggio o sull’aggiudicazione. L’omessa indicazione nel D.G.U.E. di una pregressa risoluzione per inadempimento non è causa di esclusione di per sé, ma incide sui parametri di gravità della valutazione ex art. 98, comma 4. Il principio di continuità nel possesso dei requisiti riguarda la partecipazione alla gara e non la titolarità di una certificazione che costituisca solo titolo per un punteggio premiale.

Il Fatto

Invitalia S.p.A., centrale di committenza per conto del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Toscana, indice una procedura aperta per i lavori di restauro della copertura dell’ala juvarriana di Palazzo Ducale a Lucca, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito, la gara è aggiudicata a un consorzio, la cui esclusione viene poi disposta dal TAR Toscana con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Invitalia aggiudica quindi l’appalto alla seconda graduata.

La società terza classificata, divenuta seconda, impugna la nuova aggiudicazione. Deduca la falsità dell’offerta tecnica per avere l’aggiudicataria speso il curriculum di una restauratrice che ha poi diffidato la società dall’utilizzarlo, dichiarandosi ignara; lamenta la discordanza tra i dipendenti indicati nell’organigramma e quelli del CCNL; contesta l’omessa menzione nel D.G.U.E. di due risoluzioni per inadempimento; censura infine l’attribuzione di due punti per la certificazione ambientale, asseritamente scaduta e non pertinente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il ricorso nel merito e si esime dallo scrutinio delle eccezioni preliminari. Sulla vicenda del curriculum, la corrispondenza acquisita prova l’inconsapevolezza della professionista e l’assenza di accordo. La spendita del curriculum senza consenso integra falsa attestazione. Tuttavia, l’esclusione automatica opera solo nei tassativi casi dell’art. 94 del D. Lgs. 36/2023, tra cui l’iscrizione della condotta nel casellario ANAC, non verificatasi nella specie.

Residua la valutazione del grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lettera e), che richiede un accertamento discrezionale e non automatico. Il Collegio verifica se le informazioni false fossero suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante e conclude negativamente: la presenza della restauratrice non era richiesta a pena di esclusione, non emerge l’incidenza sul punteggio e l’autorizzata sostituzione dimostra la fungibilità dell’apporto. Infondata è anche la censura sull’organigramma, per la sostanziale coincidenza dei nominativi e la fisiologica estraneità delle figure apicali al CCNL.

Sulle risoluzioni, la determina del Comune di Predappio è successiva alla domanda e non poteva essere dichiarata. Quella del Comune di Avellino, anteriore, era annotata nel casellario ANAC solo dopo la domanda e non menzionata nel D.G.U.E. L’omissione non integra esclusione automatica, ma incide sui parametri di gravità ex art. 98, comma 4, richiedendo una valutazione esplicita della stazione appaltante, come imposto dall’art. 96, comma 14. Il Collegio rileva che Invitalia ha acquisito chiarimenti e concluso il subprocedimento con l’aggiudicazione, senza un atto dedicato: modus procedendi non conforme al modello legale. Tuttavia, la giurisdizione ha carattere soggettivo e, in assenza di specifica censura su difetto di istruttoria e motivazione, il Tribunale non può rilevare d’ufficio il vizio.

Quanto alla certificazione, il principio di continuità concerne i requisiti di partecipazione, mentre il certificato ambientale costituiva solo titolo per il punteggio premiale: al tempo della valutazione era efficace, il rinnovo era stato richiesto prima della scadenza e l’attestazione comprova la continuità dal 2022. La censura di inidoneità è infine respinta, non avendo la lex specialis imposto una categoria specifica di attività certificate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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