Ottemperanza e prova della qualità di erede: irrilevante la denuncia di successione (TAR Calabria n. 1581 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che impone all’amministrazione di addivenire a un accordo transattivo ovvero di adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, la prova della qualità di erede dei ricorrenti si fornisce con gli atti dello stato civile e con le dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445/2000. La richiesta della denuncia di successione con il c.d. glifo dell’Agenzia delle Entrate costituisce illegittima elusione del giudicato, perché introduce un adempimento di natura fiscale estraneo al diritto sostanziale azionato. L’amministrazione è tenuta ad acquisire d’ufficio ogni ulteriore elemento utile presso altre pubbliche amministrazioni. Sussiste pertanto l’inottemperanza e il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a concludere le trattative e, in mancanza di accordo, ad adottare il provvedimento acquisitivo, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Con una precedente sentenza il TAR Calabria aveva accertato l’illegittimità dell’occupazione di una porzione di terreno da parte del Ministero e aveva assegnato alla p.a. un termine di novanta giorni per scegliere, in via alternativa, tra l’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis, la restituzione con riduzione in pristino e risarcimento, oppure il trasferimento del bene mediante accordo transattivo.

A seguito del decesso dell’originario ricorrente, gli eredi hanno diffidato l’amministrazione all’ottemperanza. Il Ministero, dopo aver concluso l’istruttoria, ha chiesto la dichiarazione di successione con glifo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficienti la certificazione di decesso e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà già prodotte. Da qui il ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. e la richiesta di nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita con precisione l’oggetto del giudizio: esso non concerne il pagamento dell’indennizzo o del risarcimento, ma un momento antecedente, ossia l’adozione del provvedimento di acquisizione o la sottoscrizione dell’accordo transattivo. Su questo piano si misura l’eventuale elusione del giudicato.

Dalla relazione depositata dall’amministrazione emerge che l’iter, avviato ex art. 42 bis del T.U. espropriazioni e poi proseguito verso la trattativa transattiva, non si è concluso in alcun modo. La scelta dell’amministrazione è stata quella di privilegiare l’accordo e, solo in caso di mancato raggiungimento, di procedere all’acquisizione.

Il punto decisivo riguarda gli oneri probatori. Il TAR ritiene che la dimostrazione della qualità di eredi non debba andare oltre la documentazione prodotta a norma del d.P.R. n. 445/2000. Richiamando il principio della Corte di Cassazione secondo cui la pretesa indennitaria non richiede la denuncia di successione, il Collegio osserva che il diritto dell’espropriato non tollera di sottostare ad adempimenti di natura fiscale. L’amministrazione, semmai, è tenuta ad acquisire d’ufficio gli elementi ulteriori presso altre pubbliche amministrazioni.

Sussiste quindi l’inottemperanza. Il TAR condanna l’amministrazione a concludere le trattative entro sessanta giorni dalla notifica, con quantificazione delle somme secondo i criteri del giudicato, e, in caso di mancato accordo, ad adottare il provvedimento ex art. 42 bis entro ulteriori sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Crotone, con facoltà di delega, e pone le spese a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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