Ottemperanza al decreto ingiuntivo e penalità di mora ex art 114 cpa (TAR Lazio n. 310 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, il giudice amministrativo accoglie il ricorso ove l’ente pubblico non abbia fornito elementi ostativi all’esecuzione del titolo. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, mediante statuizione costituente titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è stabilita nella misura degli interessi legali. La condanna accessoria presuppone l’accertata inottemperanza e ne segue la durata.

Il Fatto

Una società ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Frosinone nel dicembre 2022, con il quale un Comune era stato condannato al pagamento di una somma in favore della stessa società, oltre accessori e spese. Il decreto risultava dichiarato esecutivo con provvedimento dell’aprile 2023, reso ex art. 647 cod. proc. civ., e notificato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.

Il Comune, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., non avendo l’ente dato esecuzione al titolo.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale, la sua notificazione secondo le regole che condizionano l’esigibilità delle pretese verso la pubblica amministrazione e la mancata esecuzione da parte dell’ente.

Il Collegio ha rilevato che l’ente pubblico intimato non aveva provveduto a eseguire il decreto e non aveva fornito alcun elemento ostativo. Su questa base ha ritenuto di accogliere il ricorso, assegnando all’amministrazione un termine per l’esecuzione del titolo.

Quanto all’intervento sostitutivo, il Tribunale ha previsto che, decorso inutilmente il termine, la ricorrente possa chiedere la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio. L’organo sostitutivo è stato altresì onerato del compenso, posto a carico dell’ente inadempiente.

Il passaggio centrale attiene alla penalità di mora Il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente di fissare, salvo che non sia manifestamente iniquo e sempre che non vi siano altre ragioni ostative, la somma dovuta per ogni ritardo, con statuizione avente valore di titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e non può ritenersi manifestamente iniqua quando è commisurata agli interessi legali.

Su queste premesse il giudice ha disposto l’applicazione della penalità nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Ha inoltre precisato che l’ammontare è commisurato alla durata dell’inottemperanza e che il termine finale coincide con il giorno di insediamento del commissario. La ricorrente ha l’obbligo di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all’ente e l’insediamento dell’organo sostitutivo, sollecitandone tempestivamente l’intervento. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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