Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta per pagamento carta docente (TAR Lombardia n. 2837 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza garantisce l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione. L’assenza di contestazione nel corso del giudizio conferma l’inadempimento dell’an e del quantum. Il giudice assegna un nuovo termine per l’esecuzione e nomina commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, ponendo il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e condannava il Ministero all’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato.
Poiché il Ministero non ha dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto, senza fornire alcuna deduzione sull’andamento della procedura di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio ex art. 114 cod. proc. amm.: il titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, contiene una condanna al pagamento di somme determinate.
Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato l’assenza di pagamenti, anche parziali.
La difesa erariale, costituita con atto di mera forma, non ha formulato deduzioni sul punto né indicato lo stato della procedura. Il credito, pertanto, è rimasto non contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il ricorso è stato accolto e l’inottemperanza del Ministero dichiarata. Al resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, fissando un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per dare corso al pagamento. Il commissario dovrà poi inviare una relazione sugli adempimenti compiuti.
Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00, seguono la soccombenza e sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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