Accesso difensivo agli atti: diniego illegittimo se non emerge mancanza di collegamento (TAR Emilia-Romagna n. 256 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, il richiedente non è tenuto a dimostrare la lesione della propria posizione giuridica, ma solo la potenziale utilità della conoscenza dei documenti e un nesso di strumentalità necessaria tra l’ostensione e la cura o difesa di un interesse giuridicamente rilevante, da dedurre in modo puntuale e specifico. La pubblica amministrazione detentrice e il giudice amministrativo adito ex art. 116 cod. proc. amm. non possono svolgere alcuna valutazione sull’influenza o sulla decisività del documento nell’eventuale giudizio, salvo il caso di evidente, assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, ovvero di esercizio pretestuoso o temerario. L’art. 1049, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 90 del 2010 sottrae all’accesso gli atti attinenti a informazioni fornite da fonti confidenziali o da esposti informali solo in relazione all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità, interesse che va concretamente accertato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola a produzione biologica, è stato destinatario nel corso degli anni di molteplici controlli da parte dei N.A.S., della AUSL, dell’Ispettorato del Lavoro e di uffici comunali, tutti conclusi senza riscontro di irregolarità. Ritenendo che la pluralità di verifiche trovasse origine in segnalazioni di terzi, ha chiesto al Comando N.A.S. di Parma copia degli esposti e delle segnalazioni effettuati da ignoti negli anni 2016, 2021, 2024 e 2025.
Con nota del 16 dicembre 2025, l’amministrazione ha negato l’accesso, richiamando l’art. 1049, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 90 del 2010 e sostenendo che gli esposti prodromici alle ispezioni non incidono sul diritto di difesa, essendo i verbali conclusivi l’unica fonte delle contestazioni. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del proprio diritto di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il richiedente l’ostensione non deve provare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità della conoscenza dei documenti, potendo l’accesso essere esercitato anche in connessione con un interesse giuridicamente rilevante, pure in assenza di un giudizio pendente.
La pretesa va inquadrata nell’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che richiede un nesso di strumentalità necessaria tra ostensione e difesa di un interesse immediato, concreto e attuale. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 19 del 2020 e la Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, il Tribunale ribadisce che l’amministrazione e il giudice amministrativo non possono svolgere una valutazione ultronea sull’influenza o decisività del documento, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento.
Nel caso di specie, l’istanza aveva illustrato in modo sufficiente le esigenze difensive, emergendo un’astratta pertinenza della documentazione rispetto alle pretese azionabili. È quindi illegittimo il segmento motivazionale secondo cui l’accesso non risponderebbe ad alcun interesse.
Quanto all’art. 1049, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 90 del 2010, il Collegio osserva che la sottrazione all’accesso è condizionata alla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità. Tale esigenza, in assenza di specifiche indicazioni dell’amministrazione, non sussiste nel caso concreto.
Il ricorso è pertanto accolto: dichiarata l’illegittimità del diniego e accertato il diritto all’ostensione, il Tribunale ordina al Comando N.A.S. di Parma di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.