Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3458 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia adempiuto al titolo giudiziale passato in giudicato integra gli estremi dell’inottemperanza. L’assenza di contestazione sull’an e sul quantum del credito, nonché la mancata indicazione dell’andamento della procedura, confermano l’inadempimento. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine per il pagamento integrale e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica per l’aggiornamento professionale, a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 e fino all’anno 2021/22. La sentenza veniva notificata a mezzo PEC e ricevuta dall’amministrazione in data 11.4.24.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non effettuava alcun pagamento. La ricorrente agiva quindi per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta docente per euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto processuale: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricostruzione della parte ricorrente sul piano cronologico non è contestata.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne deriva che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. La scelta del termine ricalca quello già previsto dalla norma richiamata e consente all’amministrazione di completare la procedura senza ulteriori frazionamenti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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