Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per accordo sul nuovo (TAR Lombardia n. 3094 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata congiuntamente dalle parti in ragione di un accordo che ridefinisce l’assetto degli interessi sostanziali, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo non ha ragione di pronunciarsi nel merito quando l’utilità della decisione è venuta meno per effetto di una sopravvenienza che soddisfa l’interesse dedotto in giudizio. La definizione consensuale della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio. Il principio opera sul piano processuale e prescinde dall’esame della fondatezza delle domande originarie.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto alla restituzione di € 165.255,33, somma versata in esecuzione della Convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento riguardante aree di sua proprietà. L’importo comprendeva la monetizzazione delle aree a standard residenziale non cedute, il conguaglio degli standard qualitativi e gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione connessi a una d.i.a. del dicembre 2008. La ricorrente agiva anche in via subordinata per l’ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione.
La società era sorta per scissione da un precedente soggetto che aveva assunto l’impegno attuativo tramite la realizzazione di interventi residenziali, commerciali e di una pista ciclabile, opera quest’ultima da scomputare dagli standard qualitativi. Non avendo il Comune reperito l’area per la pista, la proposta di modifica della Convenzione non ebbe seguito e la d.i.a. divenne inefficace. Seguiva la domanda di restituzione del 2014, il silenzio comunale e un primo giudizio definito con decreto di perenzione. In prossimità dell’udienza le parti depositavano istanza congiunta di carenza di interesse, avendo concordato la presentazione di un nuovo P.I.I. in variante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della segnalazione congiunta dei difensori in ordine alla intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso. La ragione della sopravvenienza è individuata nell’accordo tra il Comune e la società ricorrente per la presentazione di un nuovo P.I.I. in variante sia rispetto al P.I.I. scaduto sia rispetto al P.G.T.
Su questa premessa il Tribunale ritiene che nessuna ulteriore ragione residui per una decisione del giudizio nel merito. L’improcedibilità viene pertanto dichiarata, senza scrutinio delle domande di restituzione e di condanna formulate in via principale e subordinata.
Quanto alle spese, la decisione valorizza l’accordo intervenuto tra le parti: le spese di giudizio sono compensate. Il dispositivo dichiara improcedibile il ricorso, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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