Impianti di telefonia: il consenso del proprietario va dichiarato, non solo allegato (TAR Lombardia n. 3461 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 44, secondo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003 impronta a semplificazione il procedimento di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di telecomunicazione e non impone all’istante di allegare il titolo di legittimazione dell’area, né l’atto di assenso del proprietario. La legittimazione all’intervento costituisce tuttavia requisito di legge per l’adozione del provvedimento abilitativo, coerentemente con le regole dei titoli edilizi, che richiedono il previo accertamento della disponibilità dell’area. Il diniego è quindi legittimo quando l’istante, pur richiamato l’assenso della proprietà, non lo abbia in alcun modo dimostrato. Ove il provvedimento negativo si fondi su più ragioni, è sufficiente che una sola resista al vaglio del giudice perché l’atto resti immune dalle censure, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dell’installazione di impianti di telecomunicazione, ha presentato al Comune istanza per collocare una nuova stazione radio base su un’area catastalmente individuata, di proprietà altrui. L’amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento dell’aprile 2023. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per l’omesso preavviso di rigetto, sospendendo gli effetti dell’atto ai fini del riesame.
Riaperto il procedimento, il Comune ha adottato un nuovo diniego nel settembre 2023, fondato su plurime ragioni, tra cui la mancata dimostrazione del consenso del proprietario dell’area. La società ha impugnato il nuovo provvedimento con motivi aggiunti. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile: il nuovo provvedimento ha sostituito quello originario e la parte non ha più interesse all’annullamento dell’atto superato.
Passando ai motivi aggiunti, il TAR esamina la censura relativa alla mancata dimostrazione del consenso del proprietario. Richiamato l’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, il Tribunale osserva che l’autorizzazione in materia include anche il titolo edilizio e che, per esigenze di semplificazione, la documentazione richiesta è solo quella espressamente prevista. Non è pertanto necessaria l’allegazione dell’assenso del proprietario.
Il Collegio precisa però il limite di tale regola: se l’allegazione non è richiesta, la legittimazione a intervenire su immobile altrui deve comunque esistere, perché costituisce requisito di legge per il provvedimento abilitativo. La conclusione è coerente con i principi in materia di titoli edilizi e con l’orientamento sulla legittimazione a impugnare gli atti che vietano la collocazione degli impianti.
Nel caso concreto l’impianto, di rilevanti dimensioni, doveva realizzarsi su fondo di proprietà altrui. La ricorrente, sollecitata più volte, non ha mai dichiarato espressamente di aver ottenuto l’autorizzazione del proprietario; nella nota di riscontro al preavviso di rigetto ha affermato di allegare l’assenso, senza però allegare alcun documento. Il diniego comunale è dunque corretto sotto questo profilo.
Le ulteriori censure restano assorbite: secondo il consolidato orientamento richiamato, quando il provvedimento negativo si fonda su più ragioni, è sufficiente che una sola resista al vaglio del giudice perché l’atto rimanga immune dalle censure. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile, i motivi aggiunti respinti, con compensazione delle spese per la complessità e parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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