Ordinanza di demolizione su suolo pubblico annullata per difetto di istruttoria (TAR Molise n. 153 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 presuppone l’accertamento rigoroso della natura demaniale o patrimoniale pubblica del suolo su cui insistono le opere abusive. La sola risultanze catastale non è sufficiente quando lo stato dei luoghi la smentisce: il Comune deve svolgere un’istruttoria completa sull’effettiva consistenza e destinazione dell’area, tanto più che la norma applica la sanzione più afflittiva dell’ordine di demolizione e di riduzione in pristino. Il vizio dell’istruttoria determina l’annullamento del provvedimento limitatamente alle opere esterne contestate. È invece legittimo l’ordine che investe le opere interne, quando il privato non dimostri la loro riconducibilità all’attività edilizia libera e il Comune abbia indicato l’incidenza delle stesse su parti anche strutturali dell’edificio. Quanto alla diffida non rinnovabile, la stessa può essere contenuta nello stesso ordine demolitorio, che assegna al destinatario un termine per provvedere in proprio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile con terreno in un Comune molisano, ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui l’ente locale gli ha ingiunto di rimuovere opere ritenute abusive, realizzate in parte all’esterno dell’abitazione, su asserito suolo pubblico, e in parte all’interno della stessa.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 per l’omessa previa diffida non rinnovabile, l’assenza del presupposto della proprietà pubblica del suolo e la non necessità di titolo edilizio per alcune opere interne. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto. Il Tribunale ha respinto la cautelare e, all’udienza pubblica del 2 aprile 2025, ha negato il rinvio richiesto per la pendenza di una SCIA in sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura procedurale. L’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 prevede che, accertato l’abuso su suoli pubblici, il responsabile dell’ufficio ordini la demolizione e il ripristino previa diffida non rinnovabile. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5504/2024, che a sua volta cita Cons. Stato, Sez. II, n. 4662/2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 2618/2017), il TAR osserva che la diffida può essere contenuta nello stesso provvedimento sanzionatorio, poiché la norma non impone un intervallo temporale tra i due atti e la diffida serve solo a consentire al privato di demolire in proprio evitando l’addebito delle spese. L’ordinanza impugnata assegna un termine per l’adempimento: la censura è quindi infondata.
Passando al secondo motivo, il Collegio ritiene fondato il profilo relativo alle opere esterne. Il Comune, solo dopo l’adozione dell’ordinanza, ha disposto rilievi topografici; il professionista incaricato, quasi tre anni dopo, ha evidenziato la non coerenza tra i dati catastali delle particelle interessate e l’effettivo stato dei luoghi, rilevando che le sagome dei fabbricati risultano traslate e che la strada comunale non è correttamente riportata in mappa.
Tali notazioni palesano l’inattendibilità delle risultanze catastali e confermano l’incompletezza della primigenia istruttoria comunale. L’annullamento degli atti impugnati è quindi disposto con riferimento alle sole opere ubicate nello spazio esterno all’immobile.
Quanto alle opere interne, il profilo è respinto. Il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente la riconducibilità di alcune opere all’attività edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001, senza fornire dimostrazioni. Il Comune ha invece indicato molteplici elementi sulla consistenza e sull’incidenza delle opere su parti anche strutturali, non oggetto di specifica controdeduzione. Restano impregiudicate le valutazioni sulla SCIA in sanatoria in istruttoria. Spese compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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