La rinuncia all’interesse prima della decisione impone la declaratoria di improcedibilità (TAR Puglia n. 1487 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Può pertanto dichiarare di aver perduto interesse alla decisione anche dopo la proposizione del ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse, ritualmente dichiarata, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non entra nel merito dei motivi e si limita a prendere atto della dichiarazione. La compensazione delle spese può essere disposta per eccezionali ragioni, valutata la peculiarità della vicenda e la parzialità di novità delle questioni.
Il Fatto
La parte ricorrente, arruolata nella Marina Militare, è stata giudicata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idonea in modo permanente al servizio incondizionato e idonea invece all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Ha quindi chiesto di transitare in tali aree.
La parte ha impugnato davanti al TAR Puglia gli atti indicati in epigrafe, tra cui la determinazione con cui la Direzione Generale per il Personale Civile ha respinto la domanda relativa alla sede di assegnazione, individuandone una diversa e non insistente nella Regione di ultimo servizio. Ha chiesto l’annullamento e, in via gradata, la condanna dell’amministrazione al trasferimento presso una sede compatibile con lo stato di salute o alla rinnovazione dell’attività amministrativa. In data 2.10.2025 la parte ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in data 2.10.2025, dunque prima che la causa fosse trattenuta per la decisione. Su questo dato si concentra l’intera motivazione, che non esamina i motivi di ricorso.
Il Tribunale richiama il generale principio del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può quindi dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. Il principio opera come regola di processo, distinta dalle questioni sostanziali relative al transito del personale militare.
Preso atto della dichiarazione, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La formula ricalca quella dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., richiamato tra i presupposti della decisione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ravvisa eccezionali ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti. La scelta si fonda sulla peculiarità della vicenda e sulla parziale novità delle questioni trattate, non sulla soccombenza di alcuna delle parti.
Il dispositivo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensa integralmente le spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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