Astreinte negata per crisi della finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 1866 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento della pubblica amministrazione al giudicato e ne dispone l’esecuzione, anche mediante commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è conseguenza automatica dell’inadempimento. Il giudice dispone di un ampio potere discrezionale nel verificare le ragioni ostative e nel graduare l’importo. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare, in concreto, una ragione ostativa all’applicazione dell’astreinte, valutabile come fatto notorio ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza n. 694/2025 il Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, ha condannato l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di 1.500,00 euro per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2024-2025.
Poiché la pronuncia non è stata eseguita spontaneamente, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della Carta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione il 24 settembre 2025. Le condizioni sono soddisfatte.
Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato l’inadempimento. L’Amministrazione va pertanto condannata a dare esecuzione al titolo, costituendo la Carta e accreditando la somma stabilita, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega, entro ulteriori sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso.
Quanto all’astreinte, il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15/2014. L’istituto non è astrattamente precluso nei confronti della pubblica amministrazione, ma le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive rilevano nella verifica concreta dei presupposti e nella graduazione dell’importo. Alla manifesta iniquità si aggiunge il limite autonomo delle altre ragioni ostative.
Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna al pagamento della penalità. Tali ragioni ostative, come affermato dal TAR Lazio nella sentenza n. 3101/2018, assumono rilievo ex art. 115 cod. proc. civ. in quanto fatti notori. La domanda di astreinte non è accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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