Compensazione spese esclusa nel silenzio sulla cittadinanza per superamento dei termini (Cons. Stato n. 5220 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, il superamento del termine legale di conclusione del procedimento integra una ipotesi di soccombenza virtuale che impone la condanna alle spese secondo la regola generale dell’art. 91 c.p.c. Le difficoltà organizzative dell’Amministrazione non costituiscono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c. per la compensazione: la disciplina speciale già fissa un termine abnorme, che incorpora ex ante la sostenibilità del carico operativo, sì che una ulteriore valorizzazione del disagio in sede processuale realizzerebbe una duplicazione del favore accordato al legislatore. Le ragioni che consentono la deroga alla soccombenza attengono al processo, non all’organizzazione interna di una parte.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Non ottenendo risposta, ha proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. dinanzi al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Nel corso del giudizio il Ministero ha emanato il d.P.R. di concessione, e il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Il primo giudice ha tuttavia disposto l’integrale compensazione delle spese, valorizzando il gravoso carico di lavoro dell’Amministrazione, il fenomeno di esplosione della domanda e l’emergenza pandemica. L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., richiamati dall’art. 26 c.p.a., e chiedendo in subordine il deferimento all’Adunanza Plenaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello nel solco della più recente giurisprudenza di Sezione, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 10368 del 2024, e ritiene non necessaria la rimessione all’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99 c.p.a. Il percorso argomentativo prende le mosse dal riconoscimento di un indirizzo risalente, formatosi tra il 2016 e il 2022, che ammetteva la considerazione delle condizioni operative dell’Amministrazione nei giudizi seriali.
La Corte ne prende le distanze. Osserva che la legge n. 91 del 1992 stabilisce un’ipotesi eccezionale di termine, dapprima di 48 mesi e poi rimodulato in 24, prorogabili fino a 36. Tale termine esorbita largamente il massimo di 180 giorni dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il legislatore, dunque, ha già valutato ex ante la sostenibilità del carico rispetto ai flussi crescenti, noti da anni.
Il Collegio sottolinea inoltre che il Ministero ha dimostrato una efficace riorganizzazione interna, con saldo positivo delle pratiche lavorate dal 2019 al 2022. Le ragioni organizzative, “opportunamente riattualizzate”, perdono perciò mordente: il fenomeno delle naturalizzazioni è un trend consolidato e non integra le gravi ed eccezionali ragioni di deroga.
Quanto all’emergenza pandemica, la Corte ne esclude ogni rilievo: l’istanza è successiva al periodo di maggiore virulenza, la difesa erariale non l’aveva invocata in primo grado e la sentenza appellata non chiarisce come la crisi abbia inciso sul superamento del termine nel procedimento specifico. Accertata la soccombenza virtuale, con sforamento del termine di quasi tre mesi e provvedimento emanato solo dopo il ricorso, il Consiglio di Stato accoglie l’appello e, in parziale riforma, liquida le spese di entrambi i gradi a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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