Danno non patrimoniale da carenza di ore di sostegno: serve prova concreta (C.G.A.R.S. n. 564 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o ritardata assegnazione di un adeguato numero di ore di insegnante di sostegno non integra di per sé un danno non patrimoniale risarcibile. Il pregiudizio esistenziale-relazionale o morale costituisce conseguenza della lesione del diritto del disabile e non coincide con la lesione stessa: va allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., con circostanze precise e concordanti. Lo stato di disabilità, l’esistenza del PEI e il mero dato storico della carenza di ore non radicano alcuna presunzione di danno. Il difetto di prova dell’an debeatur preclude il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che opera solo sul quantum.
Il Fatto
Il genitore di un alunno minore con disabilità impugnava davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui il dirigente scolastico aveva assegnato al figlio un numero ridotto di ore settimanali di sostegno. Chiedeva inoltre il riconoscimento del diritto per gli anni successivi e il risarcimento del danno non patrimoniale.
In pendenza del giudizio l’Amministrazione assegnava 25 ore settimanali. Il TAR dichiarava improcedibile la domanda relativa all’assegnazione delle ore per sopravvenuta carenza di interesse e rigettava quella risarcitoria per difetto di prova del danno. Proponeva appello la parte soccombente, deducendo che il pregiudizio morale del minore prescinde dalla dimostrazione di una regressione nel percorso scolastico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia (C.G.A.R.S. n. 266 del 24 aprile 2020), secondo cui il danno da carenza di sostegno rientra nel danno non patrimoniale e può essere provato anche per presunzioni, con richiamo a Cons. Stato n. 2373 del 2013 e n. 759 del 2018. Tali principi, però, non esonerano il danneggiato dall’onere di allegare e dimostrare il pregiudizio concreto.
La Corte inquadra la fattispecie nella cornice generale dell’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo, ribadendo che grava sul ricorrente la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, ai sensi dell’art. 2967 c.c. Il danno-conseguenza non può essere in re ipsa: superata la teoria del danno-evento, il risarcibile si identifica con le conseguenze della lesione e non con la lesione in sé.
Il Collegio precisa che la richiesta di liquidazione equitativa non supplisce al difetto di prova dell’an debeatur, perché l’art. 1226 c.c. opera solo sul quantum. Neppure la C.T.U. può surrogare l’onere probatorio della parte, e la condanna generica ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. presuppone accertati tutti gli elementi dell’illecito.
Nel caso concreto, la circostanza che le ore siano state integrate solo in esecuzione dell’ordinanza cautelare non radica alcuna presunzione di danno. Lo stato di salute del minore, il PEI e l’assenza storica di ore adeguate costituiscono il presupposto del diritto al sostegno e la condotta lesiva, non la prova del pregiudizio. Il Collegio respinge l’appello e, rilevata la manifesta infondatezza della domanda risarcitoria, revoca il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, respingendo l’istanza di liquidazione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 2967 c.c. – Effetto dell'impedimento della decadenza