Spese di lite sotto i minimi tabellari: illegittima la liquidazione immotivata (Cons. Stato n. 175 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, ma quando condanna la parte soccombente deve liquidare il compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto. Venuto meno il vincolo legale dei minimi tariffari per effetto dell’abrogazione delle tariffe professionali, i valori medi tabellari restano il riferimento e il giudice può discostarsene solo con motivazione che indichi i criteri seguiti. Lo scostamento apprezzabile dai valori tabellari impone l’obbligo di esplicitare le ragioni della liquidazione. Unico limite invalicabile è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta compensi simbolici non consoni al decoro della professione. La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri è perciò illegittima e va riformata, anche mediante nuova valutazione equitativa in appello.
Il Fatto
La vicenda origina da un giudizio di ottemperanza promosso davanti al TAR Lazio per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, passata in giudicato. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di differenze retributive e al riconoscimento dell’anzianità maturata nel servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera.
Il TAR accoglieva integralmente il ricorso e condannava l’Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La parte ricorrente appella deducendo l’ingiustizia e la genericità del capo sulle spese, liquidate in misura inferiore ai minimi tabellari, e chiede la riforma con nuova liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampio potere discrezionale del giudice di prime cure in materia di spese, comprensivo della valutazione equitativa dei giusti motivi di compensazione, come affermato dalla Adunanza Plenaria n. 8 del 2007 e ribadito dalla Sezione con la decisione n. 169 del 2025. Tale discrezionalità, tuttavia, non è illimitata.
Quando il TAR dispone la condanna, deve applicare il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 247/2012, e i criteri degli artt. 4 e 5: caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, importanza e difficoltà dell’affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni. I valori medi delle tabelle allegate possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe professionali per effetto dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, ha eliminato il vincolo legale della inderogabilità dei minimi già posti dall’art. 24 della legge n. 794/1942. I parametri ministeriali restano comunque il riferimento, salvo motivato scostamento; in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi, il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti.
Nel caso concreto il TAR si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza, senza argomentazioni da cui desumere una parziale compensazione. La liquidazione risulta così immotivata e manifestamente inferiore ai parametri. In ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, il Consiglio di Stato procede a nuova liquidazione equitativa, commisurata alla difficoltà e all’impegno richiesti dalla causa, vertente su un’unica questione. L’appello è pertanto accolto: le spese del primo grado sono liquidate in 2.000,00 euro oltre oneri; quelle del grado d’appello sono in parte compensate e per il resto poste a carico dell’Amministrazione per 500,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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