Carta docente e ottemperanza al giudicato: commissario ad acta e interessi (TAR Lombardia n. 1377 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la perdurante inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del comando contenuto nella sentenza e, in caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale. Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, deve essere decorso prima dell’esecuzione forzata. Gli interessi legali spettano nei limiti della domanda, non potendo il giudice dell’ottemperanza pronunciare ultra petita. Nella liquidazione delle spese il giudice può ridurre proporzionalmente il compenso in ragione della serialità del contenzioso e della ripartizione dell’unitario impegno professionale.
Il Fatto
Due docenti hanno ottenuto dal Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto alla carta elettronica del docente per diversi anni scolastici, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, e condannava il Ministero a mettere a disposizione il beneficio o altro equipollente.
La sentenza, pubblicata il 29.10.2024, è passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.: la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Cremona in data 23.7.2025.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La notificazione del titolo esecutivo è avvenuta il 17.2.2025, quella del ricorso introduttivo il 7.8.2025.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma la perdurante inottemperanza. Il Tribunale dà continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe.
Quanto agli interessi legali, la sentenza ottemperanda ha riconosciuto la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Se gli interessi sono maggiori della rivalutazione sono dovuti perché così ha disposto la sentenza; se sono inferiori, sono comunque dovuti in forza del principio dispositivo, avendo i ricorrenti chiesto l’importo minore. La sentenza andrebbe ultra petita se accordasse la maggiore somma corrispondente alla rivalutazione.
Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione nel termine di centoventi giorni, mediante riconoscimento del beneficio. In caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice, non nella sua qualità di dirigente, e il suo compito è intrinsecamente obbligatorio: dare attuazione alla pronuncia, anche attraverso l’ordine alla struttura tecnica di includere i nominativi tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus, senza disporre della qualifica di docente di ruolo (così C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio tiene conto della serialità del contenzioso: i medesimi difensori hanno patrocinato centinaia di ricorsi analoghi, con modalità gestionali standardizzate e riduzione graduale dell’impegno per ciascun ricorso, ciò che giustifica una proporzionale riduzione dei corrispettivi. Rileva in tal senso, per la ratio sottesa, l’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014.
Nota della Redazione
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