Terzo condono in Sicilia: in area vincolata sanabili solo opere minori (TAR Sicilia n. 1764 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale che ammetteva la sanatoria delle opere in aree soggette a vincoli relativi, il terzo condono edilizio è applicabile secondo la disciplina statale dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, che richiama i limiti dell’art. 32, comma 27, lettera d). In tali aree sono pertanto insanabili le opere che comportino creazione di nuovi volumi o superfici, essendo ammessi a sanatoria solo gli interventi di minore rilevanza di cui all’allegato 1, numeri 4, 5 e 6, e comunque al ricorrere congiunto delle condizioni previste dalla legge. Il parere negativo dell’autorità preposta al vincolo costituisce atto vincolato, per il quale non sono richiesti la comunicazione di avvio del procedimento, il preavviso di rigetto, una diffusa motivazione né alcuna comparazione con l’interesse privato.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato al Comune di Lipari domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003 per regolarizzare un cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in ottemperanza alla circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, ha espresso parere negativo ai fini paesaggistici sulla richiesta in sanatoria.

La ricorrente ha impugnato la nota con quattro censure: omissione della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, istruttoria inadeguata, disparità di trattamento rispetto a casi identici e lesione del legittimo affidamento. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto richiamando i limiti del terzo condono e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla circolare assessoriale n. 02/2022, adottata dopo che la Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. La Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 24 legge regionale n. 15/2004 richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compreso il limite della lettera d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi.

Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. Il Collegio richiama le condizioni già fissate dalla giurisprudenza, da soddisfare congiuntamente: opera realizzata prima dell’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie dell’allegato 1, numeri 4, 5 e 6, e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Sulla nozione di volume e superficie il Tribunale valorizza l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, ai fini paesaggistici, il divieto di incremento dei volumi si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che comporti creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e non, interrati o fuori terra; la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, in considerazione dell’impatto dell’opera sull’assetto originario del territorio.

Quanto alle censure procedimentali, il Collegio rileva che, intervenuta la realizzazione di nuove superfici e volumi, il provvedimento è vincolato. Risultano pertanto superflue la comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione dell’interessato, non essendo possibile alcun utile apporto conoscitivo. Parimenti non sono richiesti una specifica motivazione dell’interesse pubblico né una comparazione con l’interesse privato, e non è ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Il vizio di disparità di trattamento non rileva per gli atti vincolati, ma solo per i provvedimenti discrezionali.

Il ricorso è quindi rigettato. Le spese di lite sono compensate in considerazione del complessivo svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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