Divieto di detenzione armi: sufficiente il giudizio prognostico di inaffidabilità (TAR Emilia-Romagna n. 1630 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi, l’autorità amministrativa gode di ampia discrezionalità nel valutare i requisiti di affidabilità del soggetto, poiché la detenzione delle armi costituisce un’eccezione al generale divieto posto dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. La revoca della licenza, il diniego o il divieto di detenzione non richiedono un oggettivo e accertato abuso nell’uso delle armi: è sufficiente che il titolare non dia affidamento di non abusarne. Tale valutazione può fondarsi su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus. I provvedimenti sulle armi perseguono una finalità preventiva e non sanzionatoria, sicché l’autorità può apprezzare, quali indici di uso improprio, fatti o episodi non necessariamente rilevanti ai fini penali, ove idonei a corroborare un giudizio prognostico di attuale inaffidabilità.

Il Fatto

La Prefettura di Modena, dopo che l’autorità di polizia aveva disposto in via cautelativa il ritiro di sette pistole, due fucili e delle munizioni, ha adottato nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi previsto dall’art. 39 r.d. n. 773/1931. Il provvedimento si fondava su una segnalazione della Questura, che dava conto di comportamenti anticonservativi e aggressivi verso terzi e del concreto rischio di abuso delle armi detenute.

Il ricorrente ha impugnato la nota prefettizia deducendo difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa, illogicità e sviamento, difetto di ragionevolezza e carenza di istruttoria. La tutela cautelare è stata negata con ordinanza del 7 giugno 2023. La causa è giunta alla decisione di merito, con ricorso respinto e spese compensate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i quattro ordini di censure, riconducendoli a un’unica doglianza: il cattivo esercizio della discrezionalità prefettizia. Il punto di partenza è la qualificazione della situazione giuridica: non esiste un diritto soggettivo alla detenzione e al porto di armi, che restano eccezioni al divieto penale.

Da ciò deriva il criterio di scrutinio. Il giudice richiama un orientamento consolidato, fondato su Cons. Stato, sez. III, n. 6015 del 2026 e su Cons. Stato, sez. III, n. 2384 del 2023, secondo cui i provvedimenti in materia hanno finalità preventiva e non sanzionatoria. Non serve un abuso comprovato: basta un plausibile e motivato convincimento prognostico sulla possibilità di un uso non appropriato delle armi, tale da integrare una erosione anche minima del requisito della totale affidabilità.

L’amministrazione può quindi valorizzare fatti o episodi non più rilevanti ai fini penali, purché idonei a sostenere il giudizio di attuale inaffidabilità. La verifica di affidabilità deve essere costantemente attualizzata e non può essere neutralizzata dal passato di collaboratore delle forze di polizia.

Nel caso concreto, il giudizio si fonda sulla nota della Questura del 28 dicembre 2022, che riferisce l’esposto di un sanitario curante: il ricorrente gli avrebbe mostrato un proiettile di grosso calibro, palesando propositi suicidi, e successivamente avrebbe assunto toni aggressivi e minatori dopo una terapia non efficace. Tali circostanze sollevano fondati dubbi sull’equilibrio psichico e sull’idoneità al possesso delle armi.

Il Collegio esclude il travisamento e l’irragionevolezza del divieto, anche sotto il profilo della proporzionalità, e rileva che il contraddittorio è stato garantito: l’interessato ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione delle ragioni dell’attivazione dell’autorità. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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