Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario tramite notifica del titolo attestato conforme (TAR Molise n. 260 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. Ai fini dell’azione di ottemperanza è sufficiente la notifica del titolo giudiziale munito di attestazione di conformità all’originale. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appresta il rimedio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina il pagamento nel termine e nomina, per il caso di perdurante inottemperanza, il commissario ad acta, potendo riservare a una successiva valutazione la penalità di mora.
Il Fatto
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 220/2017 del 17 marzo 2017, respingendo l’appello e confermando la decisione del Giudice di Pace, ha condannato il Comune di Macchia d’Isernia alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in € 630,00 e accessori come per legge. La sentenza non è stata impugnata per Cassazione ed è passata in giudicato, con attestazione rilasciata dal competente ufficio il 1° aprile 2025.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato al Comune il 17 novembre 2024 ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Decorso il termine dilatorio senza pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la liquidazione delle spese con distrazione. Il Comune, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato è attestato dalla dichiarazione del competente ufficio del 1° aprile 2025. Quanto al termine dilatorio, il Tribunale richiama le modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022: dal 28 febbraio 2023 non occorre più la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica del titolo con attestazione di conformità. Il ricorso è dunque ammissibile.
Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli ottemperabili. Il Collegio richiama l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede il rimedio proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è fondato: è incontroverso che il Comune non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute. Il Tribunale ordina pertanto all’ente di corrispondere integralmente quanto riconosciuto a titolo di spese processuali, oltre accessori, nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
In conformità alla richiesta della ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora, per l’ipotesi di inottemperanza oltre il termine, un commissario ad acta, individuato anche ratione muneris nel Segretario comunale del Comune debitore. Il commissario si attiva su istanza di parte alla vana scadenza del termine e provvede in ulteriori 30 giorni.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti, considerata la nomina del commissario proprio per fronteggiare il perdurante inadempimento. Resta salva una diversa valutazione, su nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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