Abuso edilizio e affidamento: nessun rilievo contro l’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 7193 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La possibilità di sanare un abuso edilizio, anche quando sia stata indotta dall’attività provvedimentale dell’amministrazione, equivale al riconoscimento della non conformità urbanistico-edilizia delle opere e non incide sulla legittimità degli atti repressivi. L’affidamento del privato non ha attitudine a inficiare il doveroso esercizio del potere repressivo in materia edilizia, neppure quando l’abuso si colloca nell’ambito di una pianificazione comunale. La mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 non vizia l’ordine di demolizione, stante il carattere vincolato del provvedimento una volta accertato l’abuso. L’errata indicazione dei dati catastali, rettificata con successivo provvedimento, e il difetto di toponomastica non inficiano l’identificazione dell’opera da demolire. La richiesta di rinvio della trattazione per l’eventuale sanatoria non è accoglibile, operando essa solo pro futuro.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale di trasporti ha insediato la propria sede aziendale in un’area per gli insediamenti produttivi del Comune di Matera, la cui pianificazione risale alla seconda metà degli anni ’70. La cessione delle aree non aveva mai avuto luogo. All’esito di un sopralluogo della polizia municipale del giugno 2023 veniva accertato il carattere abusivo del capannone industriale realizzato dall’appellante nei primi anni del 2000, in parte su area di piena proprietà comunale.
Il Comune ingiungeva la demolizione ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, con successiva ordinanza di rettifica dei dati catastali. Il TAR Basilicata respingeva il ricorso, ritenendo irrilevante l’affidamento in base all’indirizzo dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017 e non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per il carattere vincolato dell’ordine. Propone appello l’originario ricorrente; si costituisce il Comune.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’istanza di rinvio della trattazione, avanzata dall’appellante in vista della possibilità di sanare la propria posizione. Il rinvio è configurato in termini di eccezionalità dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e la mera eventualità della sanatoria è destinata a operare pro futuro, senza incidenza sulla verifica di legittimità degli atti impugnati.
Nel merito, il primo motivo lamenta la pretesa incertezza nell’identificazione dei manufatti da demolire, che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sanata dalla presenza del ricorrente al sopralluogo. La censura è infondata: l’abuso è descritto in modo puntuale nell’ordinanza originaria, con volumi e dimensioni analiticamente indicati; l’errore sul foglio di mappa è stato corretto con la successiva ordinanza di rettifica, mentre il riferimento alla toponomastica non ha alcuna incidenza sull’oggetto del potere repressivo. La Corte sottolinea che gli stessi assunti difensivi, volti a valorizzare l’affidamento e la sanabilità delle opere, confermano indirettamente l’esatta individuazione degli abusi contestati.
Il secondo motivo investe la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la frustrazione del legittimo affidamento e la carente motivazione sull’interesse pubblico alla conservazione del fabbricato. L’appellante richiama la pianificazione del 1976 e la delibera consiliare del 1991 che subordinava la sanatoria degli opifici al pagamento dell’occupazione dell’area, quale fonte dell’affidamento e indice di contraddittorietà dell’operato comunale.
La Corte respinge la censura richiamando l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017: l’affidamento del privato non ha attitudine a inficiare il doveroso esercizio del potere repressivo, anche nella peculiare fattispecie in cui l’abuso si colloca nell’ambito di una pianificazione comunale. La possibilità di sanatoria, per quanto indotta dall’attività provvedimentale dell’amministrazione, equivale al riconoscimento della pacifica non conformità delle opere e dunque della legittimità degli atti impugnati. Quanto alla partecipazione procedimentale, resta fermo che l’art. 7 della legge n. 241/1990 non è necessario in ragione del carattere vincolato dell’ordine di demolizione.
La peculiare vicenda pianificatoria ha rilievo esclusivo ai fini della regolazione delle spese, che il Collegio compensa in deroga al criterio della soccombenza, avuto riguardo alla concreta volontà del ricorrente di addivenire alla sanatoria. L’appello è dunque respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Nota della Redazione
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