Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Calabria n. 2038 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il TAR accoglie il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. una volta decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e perdurando l’inadempimento dell’amministrazione. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale della pronuncia entro sessanta giorni e nomina sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta quale dirigente individuato dal Dipartimento competente. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è respinta perché manifestamente iniqua: la Carta non è un corrispettivo, ma un contributo per la formazione del personale docente. I compensi dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, condannando il Ministero all’adozione di ogni atto necessario e alla refusione delle spese. La sentenza era stata notificata all’amministrazione a febbraio 2024 ed era passata in giudicato.

Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. Perdurando l’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’azione. La sentenza è stata notificata all’amministrazione tramite posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità, ed è passata in giudicato come da attestazione. È pertanto decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica.

Constatato il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento. Il Ministero deve eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione a cura della ricorrente.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Egli provvederà, in via sostitutiva, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto ai compensi per l’attività commissariale, il Collegio li pone a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori e ritenuto estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo ai precedenti del TAR Calabria, sez. I, n. 757 del 2025 e del TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 2025.

La domanda di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è invece respinta. Il Collegio la ritiene manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo ma un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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