Legittimazione passiva del vicino e onere probatorio della tardività nel silenzio-diniego (TAR Trentino-Alto Adige n. 319 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che eccepisce la tardività del ricorso è tenuta a darne prova rigorosa, dimostrando la data in cui la controparte ha acquisito piena conoscenza dell’atto impugnato. La circostanza che il ricorrente non abbia documentato la data di ricezione della comunicazione non inverte l’onere probatorio, che resta a carico di chi solleva l’eccezione. Nel giudizio sul diniego di sanatoria edilizia di opere eseguite a ridosso del confine, la richiesta di chiarimenti e di consenso del vicino è legittima e non sproporzionata. La decisione incidentale sull’interpretazione del titolo costitutivo di servitù, ai sensi dell’art. 8 VwPO, non può essere resa se il ricorso non è stato notificato ai vicini, qualificabili come controinteressati.
Il Fatto
I ricorrenti avevano ottenuto nel 2024 la concessione edilizia per l’abbattimento e la ricostruzione di un’abitazione. In corso d’opera eseguivano interventi non coperti dal titolo: demolizione e ricostruzione del muro di confine, rimozione di un affioramento roccioso e adattamenti del terreno nella corte meridionale, con prolungamento della muro di sostegno lungo il confine con il fondo vicino.
Presentavano quindi un progetto in sanatoria ex art. 76 della legge provinciale n. 9/2018. La Comunità chiedeva l’esibizione del consenso scritto del proprietario confinante, rilevando che nel tratto contraddistinto “O-P” non esisteva in precedenza alcun muro. Gli istanti opponevano che il consenso era già contenuto nel contratto notarile costitutivo di servitù del 03.04.2024. La Comunità respingeva l’istanza; i ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per tardività. La Comunità sosteneva che il provvedimento era stato caricato sul portale il 02.04.2025, mentre il ricorso era stato notificato solo il 06.06.2025. Il TAR rileva che l’Amministrazione non ha prodotto alcun documento a supporto, limitandosi a osservare che i ricorrenti non avevano dimostrato la data di ricezione. Richiamando la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7612 del 2024; n. 10612 del 2022; n. 4134 del 2023), il Collegio ribadisce che la prova della tardività deve essere rigorosa e incombe su chi la eccepisce. L’eccezione è pertanto respinta.
Nel merito, il TAR osserva che gli adattamenti del terreno interessano circa 152 m² e che l’affioramento rimosso era alto circa 2,5 m. Dalla documentazione fotografica emerge che, dopo la rimozione del muro, una parte del terreno retrostante è franata. Gli stessi ricorrenti ammettono che la terrazza è stata ampliata da 1,20 a 3,00 metri. Si tratta dunque di interventi in prossimità del confine, rispetto ai quali la richiesta di ulteriori informazioni ex art. 16 della legge urbanistica comunale appare legittima e non sproporzionata.
Il Collegio esclude poi di poter decidere in via incidentale l’interpretazione del contratto costitutivo di servitù. I vicini, rispetto alla prospettata qualificazione, sono controinteressati e il ricorso non è stato loro notificato: la questione resta quindi estranea al giudizio.
Il TAR rileva inoltre che il diniego non si fonda soltanto sul dissenso del vicino, ma anche sugli adattamenti del terreno, rispetto ai quali il consenso contrattuale alla “rinnovazione e manutenzione del muro esistente di confine” non può valere in modo implicito. L’interpretazione estensiva proposta dai ricorrenti non risolve dunque il problema posto a base del diniego. Resta inoltre non chiarito se gli interventi siano soggetti a distanze legali, con conseguente necessità di costituire una servitù.
Quanto alla tesi del muro realizzato “per necessità” in seguito a una frana, il Collegio la ritiene giuridicamente non del tutto corretta e comunque priva della specificazione richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. d), VwPO. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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