Carta docente è credito retributivo e TAR nomina commissario per esecuzione (TAR Lombardia n. 2255 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di un beneficio economico, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia adempiuto neppure in parte, integra gli estremi dell’inottemperanza. L’amministrazione che si costituisca con memoria di stile e non deduca nulla sul punto non contesta il credito nell’an e nel quantum. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un termine per l’integrale pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alla parte ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, di importo annuo pari a euro 500,00, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.

Il titolo, passato in giudicato, veniva notificato a mezzo PEC e ricevuto dall’amministrazione il 20.6.2023. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il Ministero non effettuava alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della carta docente per l’importo di euro 1.000,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con condanna alle spese distratte in favore dei procuratori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il titolo posto a fondamento del giudizio, rilevandone il passaggio in giudicato e l’avvenuta notificazione rituale. Su questa base ha verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che segna il momento a partire dal quale l’esecuzione della condanna può essere pretesa.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e l’inottemperanza del Ministero è stata accertata. Al resistente è stato assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, per dare corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, con successiva relazione alla Sezione. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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