Tempi aggiuntivi per candidato con disabilità e difetto di comunicazione della P.A. (TAR Marche n. 242 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il candidato con disabilità che abbia chiesto l’ausilio dei tempi aggiuntivi ha diritto alla relativa concessione in tutte le prove del concorso, comprese quelle comuni a più ambiti disciplinari. La mancata concessione nella prima prova è illegittima quando la Pubblica Amministrazione, pur investita della richiesta, abbia contraddetto solo su alcune misure, ingenerando l’affidamento che le altre fossero già accordate. Il difetto di comunicazione tra le parti, imputabile anche all’Amministrazione, non può risolversi a danno del candidato. Ne consegue l’annullamento degli atti di non ammissione alle prove successive e delle graduatorie, limitatamente alle parti che hanno impedito lo svolgimento della prova con il tempo supplementare.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso ordinario per il personale docente della scuola secondaria, indetto con decreto del Direttore Generale del personale scolastico n. 106 del 23.02.2016. Nella domanda di partecipazione chiedeva, in ragione della propria condizione di disabilità, la concessione del tempo aggiuntivo, l’utilizzo della scrittura manuale e la lettura da cartaceo.
In occasione della prima prova scritta del 02.05.2016, comune agli Ambiti Disciplinari 04 e 08, il tempo supplementare non le veniva riconosciuto. Il punteggio di 17,90/40 le precludeva l’accesso alla prova orale per entrambi gli ambiti. La candidata impugnava quindi gli atti di esclusione e, con motivi aggiunti, i provvedimenti di non ammissione e le graduatorie di merito. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, consentendo la ripetizione della prova: la ricorrente la superava e veniva inserita nelle graduatorie definitive, stipulando poi un contratto a tempo indeterminato condizionato all’esito del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie ricorso e motivi aggiunti nei limiti della motivazione. Il primo motivo è fondato e assorbente: alla ricorrente il tempo supplementare era stato concesso per la seconda prova scritta (Ambito 08) e non per la prima, comune ai due ambiti.
Il Tribunale richiama le considerazioni già svolte in sede cautelare. La mancata concessione dell’ausilio per la prova del 2 maggio appariva dovuta a un difetto comunicativo tra le parti: se fosse stato chiarito che la certificazione medica doveva riguardare anche quel profilo, sarebbe stato prodotto un certificato diverso, come poi avvenuto per la prova successiva.
Il punto decisivo è che il diritto ai tempi aggiuntivi è incontestato. La sua mancata concessione derivava dalla presentazione di documentazione ritenuta insufficiente dall’Amministrazione. Tuttavia, in relazione alla richiesta formulata in sede di partecipazione al concorso, l’Amministrazione aveva interlocuito solo sulla scrittura manuale e sulla lettura da cartaceo, omettendo di pronunciarsi sui tempi aggiuntivi. Così facendo aveva ingenerato nella ricorrente l’affidamento che tale misura fosse già stata accordata.
Il difetto di comunicazione, dunque, è imputabile anche alla P.A. e non può ricadere sul candidato. Da qui l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente alle parti che non hanno consentito lo svolgimento della prima prova con l’ausilio dei tempi aggiuntivi e che hanno determinato la non ammissione alle prove successive. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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