Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro tra graduatorie concorsuali e penalità (TAR Sicilia n. 2863 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio, quindi ordina all’Amministrazione la puntuale e completa esecuzione dello stesso entro un termine perentorio. Ove permanga l’inerzia, la tutela si completa con la nomina del Commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Il ritardo esecutivo giustifica l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata al periodo compreso tra la notificazione della decisione e l’insediamento del Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 3531/2018 del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, notificata all’Amministrazione il 23.10.2019 e non impugnata nei termini, chiedendone la piena esecuzione. Il titolo impone l’inserimento degli interessati nelle graduatorie concorsuali ad esaurimento per la classe della scuola primaria, valide per il triennio 2009/2011, secondo il punteggio posseduto e il criterio c.d. a pettine, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
I ricorrenti hanno domandato la condanna dell’Amministrazione, la nomina di un Commissario ad acta e la determinazione di un importo dovuto per ogni giorno di ulteriore ritardo, con vittoria delle spese. Nel corso del giudizio hanno dato atto dell’esecuzione solo parziale del titolo, essendo state corrisposte le spese legali salvo l’importo pagato a titolo di contributo unificato nel giudizio di prime cure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Su questa base ha qualificato come dovuta la piena esecuzione del titolo.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati, ordinando all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza. Ha stabilito che, in caso di decorso infruttuoso del termine, provvederà su istanza di parte, come Commissario ad acta e entro ulteriori sessanta giorni, il Segretario Generale pro tempore presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso.
Sul munus di ausiliario del giudice il Tribunale ha precisato che esso è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso è stato riservato a successivo decreto collegiale ex d.P.R. n. 115/2002, con presentazione della parcella a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 e decorrenza del dies a quo dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione. Il Commissario deve inoltre depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato e firma digitale.
Ritenuti integrati i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ha disposto a titolo di penalità di mora il pagamento di € 10,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, entro un massimo di sessanta giorni, dalla notificazione o comunicazione della decisione e fino all’insediamento del Commissario. Le spese del giudizio, liquidate in € 552,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione per la regola della soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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