Carta docente e ottemperanza: commissario ad acta per il capitale non corrisposto (TAR Sardegna n. 1213 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il soddisfacimento del solo credito per spese legali non integra esecuzione integrale del giudicato quando resti ineseguita la statuizione sul capitale. L’Amministrazione debitrice non può invocare generici solleciti interni per sottrarsi all’adempimento. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inottemperanza, nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita, assegnando un termine congruo. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 312/2024 pubblicata il 28 giugno 2024, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a fruire del beneficio della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per sei anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 500,00 euro per ciascun anno, oltre interessi e accessori, secondo le modalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha liquidato le sole spese legali in favore dei procuratori antistatari, lasciando ineseguito il capitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contenuto del giudicato e lo distingue in due statuizioni: quella sul capitale e quella sulle spese. La liquidazione delle spese in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari costituisce ottemperanza parziale. Resta invece del tutto ineseguita la condanna al riconoscimento del contributo economico, che rappresenta il nucleo del giudicato.
La difesa dell’Amministrazione ha riferito in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento. Il Tribunale rileva che tale dichiarazione non offre alcuna indicazione utile per una definizione tempestiva della controversia. Il sollecito interno, privo di esito, non vale a dimostrare l’adempimento né a escludere l’inerzia dell’Amministrazione.
Accertata la perdurante inottemperanza, il Collegio accoglie l’istanza e nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Assegna il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Il Tribunale esclude espressamente la liquidazione di alcun compenso commissariale, poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Sulle spese del giudizio di ottemperanza il Collegio applica il criterio della soccombenza, liquidando l’importo tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’ottemperanza deve essere integrale e il commissariamento opera come rimedio sostitutivo rispetto all’inerzia dell’Amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica quando il commissario sia un funzionario interno.
Nota della Redazione
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