Carta docente: ottemperanza e commissario ad acta sull’ineseguito giudicato di condanna (TAR Sardegna n. 771 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta quando l’amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato, restando inadempiuto l’obbligo di pagamento del capitale accertato. L’avvenuta liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario non integra integrale ottemperanza, perché non soddisfa il diritto sostanziale riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa struttura dell’amministrazione debitrice, senza che ciò escluda l’esecuzione in via sostitutiva, ed è congruo il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno, non è dovuto alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Un docente propone ricorso davanti al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. Con sentenza n. 891 del 14 giugno 2024 il giudice del lavoro accoglie la domanda e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre rivalutazione e interessi legali, e alla rifusione delle spese.
La sentenza diviene irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Il ricorrente agisce allora davanti al TAR Sardegna per far dichiarare la mancata ottemperanza e ottenere la nomina di un commissario. In corso di giudizio l’amministrazione liquida le spese legali al procuratore antistatario, ma non corrisponde il capitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudizio di ottemperanza: verificare se l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. La risposta è negativa sul punto sostanziale, perché la liquidazione delle spese processuali esaurisce solo una parte del comando contenuto nella decisione.
Il TAR distingue con nettezza i due piani. L’adempimento dell’obbligo accessorio relativo alle spese non equivale a esecuzione del diritto riconosciuto in via principale: residua il mancato integrale pagamento del capitale dovuto dall’amministrazione statale. La circostanza è confermata in udienza dal difensore del ricorrente.
La difesa dell’amministrazione si limita a dichiarare di aver sollecitato l’esecuzione integrale, senza offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva. Tale condotta non vale a dimostrare l’avvenuto adempimento né a giustificare l’inerzia. Ne deriva l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
Quanto all’individuazione del soggetto, il TAR ritiene di nominare il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’esecuzione è fissato in sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il Collegio esclude la liquidazione di compensi commissariali, poiché l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, liquidate tenendo conto della serialità della causa e distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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