Carta docente: esecuzione del giudicato sul capitale tramite commissario ad acta (TAR Sardegna n. 779 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la condanna al pagamento di una somma di denaro contenuta in un giudicato del giudice ordinario resta ineseguita quando l’Amministrazione abbia provveduto solo alla liquidazione delle spese di lite e non al capitale dovuto. Il parziale adempimento non esaurisce l’obbligo di conformazione al giudicato e legittima la nomina del commissario ad acta. Il commissario può essere individuato nel responsabile della struttura amministrativa già titolare del potere sostitutivo, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio, e l’incarico va eseguito entro un termine perentorio decorrente dalla notifica o dalla comunicazione della decisione. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 500,00 per l’anno scolastico 2023-2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Il giudice del lavoro liquidava inoltre le spese di lite in euro 285,00, oltre accessori e spese generali.

La sentenza, pubblicata il 14.11.2024 e notificata il 15.11.2024, diveniva irrevocabile il 26.03.2025 per mancata impugnazione. Poiché l’Amministrazione non dava integrale esecuzione al decisum, la docente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, il Ministero ha liquidato le spese legali in favore del procuratore dicharatosi antistatario. Tale adempimento integra un’ottemperanza solo parziale: la sentenza è rimasta ineseguita quanto al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale.

La verifica dell’art. 114 cod. proc. amm. si concentra quindi sul residuo obbligo di pagamento. In camera di consiglio il difensore della ricorrente ha confermato la persistenza del mancato integrale pagamento; la difesa erariale ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva.

Da qui l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva. Il Tribunale individua il commissario nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e con commisurazione che tiene conto della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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