Carta docente non pagata: commissario ad acta per l’ottemperanza del giudicato (TAR Sardegna n. 769 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro resta ineseguito quando l’ente, pur avendo liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, non abbia corrisposto il capitale riconosciuto. In tale ipotesi il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accoglie l’istanza di ottemperanza e nomina un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita. La circostanza che l’amministrazione abbia sollecitato i propri uffici all’adempimento, senza indicare tempi certi di pagamento, non vale a escludere la persistenza dell’inadempimento. L’incarico è assegnato con termine di sessanta giorni ed è gratuito quando affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il giudice del lavoro aveva liquidato il capitale in euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa, oltre rivalutazione e interessi, e le spese di lite.

La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Il Ministero ha corrisposto le sole spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, lasciando ineseguito il giudicato sul capitale. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il titolo esecutivo e verificain primo luogo l’idoneità del giudicato ineseguito: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato e contiene un obbligo di pagamento rimasto inadempiuto nella sua componente principale. Il thema decidendum si concentra dunque sull’esistenza dei presupposti per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.

Il TAR esamina l’adempimento parziale. Il pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario non esaurisce l’obbligo portato dal giudicato, che riguarda anzitutto il capitale riconosciuto in favore della docente. La distrazione delle spese opera sul piano del rapporto tra cliente e difensore, ma non incide sulla parte della sentenza che impone la corresponsione della somma principale.

Nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 le difese hanno confermato la persistenza dell’inadempimento: la ricorrente ha dichiarato che il pagamento non è intervenuto; l’amministrazione ha riferito di aver sollecitato i propri uffici, senza fornire indicazioni utili per una soluzione tempestiva. Tale condotta è valutata come manifestazione dell’inerzia dell’ente, sufficiente a fondare il rimedio sostitutivo.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la formazione del Personale Scolastico, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il termine per l’esecuzione è fissato in sessanta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione.

Sul compenso, il TAR esclude la liquidazione perché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in misura ridotta tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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