Frazionamento delle istanze di condono edilizio e unitarietà dell’opera abusiva (TAR Campania n. 1165 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il diritto alla sanatoria deve essere valutato con riferimento all’intera unità immobiliare abusiva e non attraverso lo scorporo delle domande presentate dai singoli comproprietari. Il frazionamento delle istanze in capo a più soggetti legittimati costituisce strumento artificioso, in contrasto con il principio di unità dell’opera abusiva, e non consente di eludere il limite volumetrico previsto dalla disciplina della sanatoria. Ne consegue che le domande riferite al medesimo bene, prive di formale divisione, devono essere considerate un’unica domanda sotto il profilo sostanziale, con l’effetto che il diniego espresso su una di esse si estende anche alle altre. La mancata o non corretta notifica del diniego di sanatoria non incide sulla legittimità dell’atto, ma solo sulla decorrenza del termine per impugnarlo. Parimenti, la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari non inficia la legittimità dell’ordine, rilevando unicamente ai fini dell’effetto acquisitivo.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un immobile a destinazione non residenziale, sito in zona soggetta a vincolo paesaggistico, in parte locato a una società e in parte adibito a deposito. Sull’area erano state presentate, in epoca risalente, due distinte istanze di condono edilizio da parte di diversi comproprietari, ciascuna con integrale pagamento dell’oblazione.

Il Comune, con nota richiamata nel provvedimento, ha rigettato una delle istanze per superamento del limite volumetrico, ritenendo il manufatto di cubatura complessiva eccedente quello condonabile. Ha poi ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. I destinatari hanno impugnato sia il diniego sia l’ordinanza demolitoria, contestando la pendenza della sanatoria, la natura del vincolo, la mancata notifica a tutti i comproprietari e il difetto di garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e affronta anzitutto la censura sulla presunta autonomia delle due istanze di condono. Il manufatto oggetto delle domande costituisce, nel caso concreto, una unità funzionale e materiale, priva di formale divisione: le richieste devono perciò ritenersi uniche sotto il profilo sostanziale. Il frazionamento per comproprietari è qualificato come strumento artificioso, idoneo a eludere i limiti volumetrici e sostanziali della disciplina, richiamando gli artt. 6 e 38, comma 5, legge n. 47/1985, a loro volta richiamati dall’art. 39, comma 6, legge n. 724/1994.

Il Collegio conforta la soluzione con la giurisprudenza amministrativa citata, secondo cui un medesimo soggetto legittimato non può servirsi di domande separate per aggirare il tetto massimo di volumetria, dovendosi unificare le richieste quando si tratti della medesima costruzione considerata in senso unitario. La valutazione va condotta sulla volumetria complessiva del manufatto, a prescindere dal numero delle istanze presentate. Ne deriva che il diniego opposto a una delle domande si estende anche all’altra, perché entrambe si riferiscono allo stesso bene unitario. L’attività istruttoria dell’Amministrazione non è quindi affetta dal dedotto deficit.

Quanto alla mancata notifica del diniego, il TAR richiama l’indirizzo per cui la notificazione non è requisito di esistenza o validità dell’atto, ma è prevista ai soli fini della certezza della conoscenza, con slittamento del dies a quo per l’impugnazione. Essa non incide né sulla legittimità del diniego né su quella dell’ordine di demolizione.

Le censure sul vincolo paesaggistico sono respinte perché il provvedimento si fonda su ragioni di ordine volumetrico, non sulla presenza del vincolo. Il Collegio ricorda comunque che non possono essere sanate le opere realizzate in zona assoggettata a vincolo, anche relativo, non rilevando la distinzione tra vincoli assoluti e relativi né potendo supplire un parere positivo dell’autorità preposta.

Infine, la mancata notifica dell’ordinanza a tutti i comproprietari non incide sulla legittimità dell’ordine, ma rileva unicamente come condizione per l’operatività dell’effetto acquisitivo in caso di inottemperanza. L’art. 10-bis legge n. 241/1990 non si applica ai procedimenti di natura vincolata, quale la repressione degli abusi edilizi. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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