Silenzio sul procedimento di VIA statale per impianto agrivoltaico (TAR Sicilia n. 811 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, del medesimo decreto. Decorsi tali termini senza determinazione finale, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione procedente, che è tenuta a concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato. I pareri resi dagli organi endoprocedimentali, anche se negativi, non elidono l’obbligo di provvedere, restando meri atti istruttori da ponderare nella decisione finale. Il carattere perentorio dei termini risponde al favor per le fonti energetiche rinnovabili, di interesse pubblico prevalente. Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice ordina l’adozione del provvedimento e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, restando impregiudicato il merito della decisione.
Il Fatto
La società ricorrente intende realizzare nel Comune di Caltanissetta un impianto agrivoltaico di potenza massima pari a 71,94 MW, con le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Il 13 giugno 2024 ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA statale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, istanza perfezionata il 18 luglio 2024.
Il Ministero ha riscontrato l’istanza il 19 agosto 2024, dichiarandola procedibile e affidando l’istruttoria alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Sono seguiti pareri negativi della Soprintendenza di Caltanissetta e dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. Decorsi i termini di conclusione del procedimento senza alcuna determinazione finale, la società ha adito il TAR Sicilia per l’annullamento del silenzio, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come caratterizzato da un cumulo oggettivo di domande: la domanda contra silentium e la domanda risarcitoria da ritardo. Passa poi all’esame della prima, che accoglie nei limiti indicati.
In via generale, il Tribunale richiama l’orientamento per cui i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un silenzio integrato dalla mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero dalla mancata evasione di un’istanza del privato che solleciti l’esercizio di pubblici poteri. L’obbligo di provvedere non sussiste solo nei casi previsti dalla legge, ma anche in quelli che discendono da principi generali o dalla peculiarità della fattispecie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. L’Amministrazione deve concludere il procedimento anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Nel caso concreto rilevano i tempi e le modalità previsti per i progetti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. Il Collegio sottolinea che l’art. 25, comma 7, qualifica espressamente perentori tutti i termini del procedimento di VIA. Tale carattere è coerente con il favor riconosciuto alle fonti rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, richiamando il Regolamento (UE) 2022/2577, che ne sancisce il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente. Sul riparto di competenze in Sicilia, il Tribunale richiama lo Statuto speciale e le norme di attuazione, osservando che le funzioni del Ministero della Cultura in materia di VIA statale per opere PNRR sono di competenza dell’Assessorato regionale, anche rispetto al concerto ex art. 25, commi 2 e 2-bis.
Non essendo stato definito il procedimento con provvedimento espresso nonostante il decorso dei termini, il Collegio dichiara l’illegittimità del silenzio. A nulla vale l’acquisizione di pareri negativi: ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei pareri nei termini o la loro negatività non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa del MASE. I pareri restano atti endoprocedimentali, da ponderare nella decisione finale, ma non esimono dall’obbligo di concludere con atto espresso e motivato.
Il Tribunale ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni e al Ministero di adottare il provvedimento conclusivo entro cento giorni, con il concerto dell’Assessorato regionale. Per il caso di persistente inerzia nomina, ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, con facoltà di delega. Resta impregiudicato il merito delle decisioni, data la natura discrezionale del potere. Non si procede alla liquidazione del compenso al commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio dispone la conversione del rito ex art. 117, comma 6, cod. proc. amm., fissando l’udienza pubblica per la trattazione. Le spese della azione contra silentium seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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