La Carta docente è diritto soggettivo: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1192 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, decorso inutilmente il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, il giudice amministrativo accoglie l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni. Per il caso di protratta inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta e determina nella misura degli interessi legali la somma dovuta a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese o frazione di mese, con carattere aggiuntivo e sanzionatorio rispetto agli interessi legali dovuti in forza della condanna.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2039/2023 pubblicata il 6 dicembre 2023, l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere e alla rifusione delle spese.

La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 6 dicembre 2023 a mezzo posta elettronica certificata ed era passata in giudicato. Il Ministero, tuttavia, era rimasto inadempiente. La docente proponeva allora ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Calabria, che si pronuncia in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha dimostrato, come da ordinanza istruttoria, la notifica della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione, completa di codice fiscale e annualità, e il suo passaggio in giudicato, attestato nel gennaio 2024.

Costituitosi il Ministero, il Tribunale accerta che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione permane. Sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

Il TAR ordina pertanto l’esecuzione integrale del giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, affinché provveda in via sostitutiva compiendo ogni atto necessario, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto alle spese dell’attività commissariale, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione inadempiente, applicando per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, e richiamando propri precedenti conformi.

Infine, il Tribunale riconosce la penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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