Rinnovo del permesso di soggiorno per studio e carenza documentale iniziale (TAR Emilia-Romagna n. 302 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, il diniego è legittimo quando si fonda sulla carenza documentale che inficiava ab initio la domanda, non essendo stati allegati l’iscrizione al corso di studi con gli esami sostenuti e la regolare assicurazione sanitaria. La documentazione prodotta per la prima volta in sede giudiziaria, dopo la conclusione del procedimento e l’adozione del provvedimento, non sana il difetto, essendo stata ritualmente garantita la parentesi partecipativa in contraddittorio. L’Amministrazione non è tenuta a rivalutare l’istanza sulla base di elementi sopravvenuti successivamente al diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui la Questura di Modena ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il diniego era motivato con la mancanza della documentazione attestante l’iscrizione all’anno accademico 2018/2019 con gli esami sostenuti non autocertificati e dell’assicurazione sanitaria, e con la mancata risposta all’avviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, sostenendo di essere in possesso dei requisiti sostanziali e di non aver potuto reperire i documenti in tempo. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 446/2020 e l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è stata rigettata dalla competente Commissione. Il ricorso arriva quindi alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo della probabile sopravvenuta carenza d’interesse, non essendo stata posta alcuna ulteriore attività defensionale dopo il respingimento della domanda cautelare risalente a circa quattro anni prima. La questione viene tuttavia decisa nel merito e il ricorso è giudicato infondato.
Il Collegio richiama la valutazione già espressa in sede cautelare e dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato: l’atto impugnato è immune dai vizi dedotti perché fondato sulla oggettiva carenza documentale che inficiava ab initio la domanda di rinnovo. La carenza, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stata colmata solo in sede giudiziaria, dopo la conclusione del procedimento e a provvedimento già adottato.
Assume rilievo decisivo il fatto che nel corso del procedimento fosse stata ritualmente consentita la parentesi partecipativa in contraddittorio, con l’invio dell’avviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente non ha fornito in quella sede la documentazione necessaria a consentire all’Amministrazione di verificare il possesso dei requisiti per il rinnovo del titolo.
Il Tribunale esclude pertanto che il diniego possa essere travolto dalla produzione successiva dei documenti, rilevando come la stessa Commissione avesse qualificato le pretese come manifestamente infondate. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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