Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4695 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è fondato quando la sentenza sia passata in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il commissario opera come organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte, e può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale delle controversie esecutive.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 777/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario, disapplicando l’art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 e condannato il Ministero all’accredito di 500 euro per ciascun anno.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 18 agosto 2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 27 marzo 2026. Il Ministero non ha adottato alcun atto esecutivo e sono decorsi inutilmente i centoventi giorni previsti dalla normativa. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza: la notifica del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato e la ritualità della notificazione del ricorso, avvenuta il 7 luglio 2026. Rileva che il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso senza che l’Amministrazione abbia dato corso all’esecuzione.

Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare né dedurre alcun adempimento. La domanda di ottemperanza è pertanto fondata e va accolta.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Il commissario è qualificato come organo ausiliario del giudice e potrà eseguire la pronuncia anche mediante il ricorso, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e relativi decreti attuativi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Sulle spese il Collegio applica il principio della soccombenza, liquidando l’importo indicato nel dispositivo, parametrato al limitato impegno difensivo richiesto da una controversia seriale, priva di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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