Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 539 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito vantato dal ricorrente, ma assolve alla sola funzione di consentire il soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge. Il titolo avente valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. fonda la pretesa, purché decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna il termine per l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma di euro 500,00 annui. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata il 1° marzo 2024.
L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato per la somma complessiva di euro 3.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza di un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., sorretto da idonea documentazione e non adeguatamente contrastato dall’ente debitore.
Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio di ottemperanza: esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: il capitale residuo e gli interessi vanno verificati nella loro esatta misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1282 e seguenti cod. civ. e agli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio ha altresì rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, consente alle amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione nell’importo liquidato in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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