Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 899 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., decorso inutilmente il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza di condanna al pagamento, l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è accoglibile. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi corrispettivi. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per l’anno scolastico 2021/2022, e aveva condannato il Ministero al relativo pagamento, oltre accessori.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione, unitamente al codice fiscale e alle annualità maturate, ed è passata in giudicato. Il Ministero si è costituito eccependo la mancata attivazione della procedura di accredito. La ricorrente ha però dato prova della richiesta inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’amministrazione. La questione giunge così davanti al giudice dell’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza di merito è stata notificata all’amministrazione resistente ed è divenuta definitiva per mancata impugnazione, come da attestazione prodotta. Il thema decidendum si concentra quindi sul perdurante inadempimento dell’obbligazione pecuniaria accertata dal giudice del lavoro.
L’eccezione del Ministero, fondata sulla mancata attivazione della procedura di accredito presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, è superata dalla prova documentale offerta dalla ricorrente. La richiesta risulta infatti inoltrata correttamente, con l’indicazione del codice fiscale e delle annualità maturate. Il dato assume rilievo decisivo: la procedura amministrativa di pagamento non può essere invocata per paralizzare l’esecuzione del giudicato quando la parte abbia compiuto quanto richiesto.
Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, il Collegio ritiene integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e accoglie l’azione di ottemperanza. Ordina pertanto al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura della ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, che provvederà su istanza di parte entro gli ulteriori sessanta giorni. Quanto alle spese dell’attività commissariale, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, applicandolo in via analogica alle condanne al pagamento di somme di denaro, coerente con l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Collegio riconosce inoltre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto ne giustifica l’aggiunta agli interessi dovuti ex lege. L’ulteriore importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e cessa con l’adempimento spontaneo o con l’insediamento del commissario, restando salvo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino all’intervento sostitutivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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