Revoca del nulla osta e asseverazione del commercialista: onere di specifica impugnazione (TAR Toscana n. 1420 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro motivata con l’assenza di asseverazione ex art. 44 D.L. n. 73/2022 è illegittima quando il professionista che l’ha sottoscritta risulti abilitato e iscritto all’albo dei dottori commercialisti, nonché autore della comunicazione di avvio dell’attività di gestione del personale ex art. 1 L. n. 12/1979. L’obbligo di trasmissione telematica di tale comunicazione decorre dal 1.03.2018, ma le comunicazioni cartacee anteriori conservano efficacia abilitante, restando il nuovo invio solo consigliato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’ambito oggettivo degli artt. 1 e 2, comma 1, L. n. 12/1979 è il medesimo e comprende tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Nel processo amministrativo, invece, il ricorso che non articoli alcuna censura avverso una delle distinte motivazioni poste a base dei provvedimenti impugnati è infondato per la parte corrispondente, non potendo il giudice supplire d’ufficio alla carenza di specifiche doglianze.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale, presentava quale datore di lavoro istanza per il rilascio di nulla osta all’ingresso di dieci cittadini extracomunitari presso la Prefettura di Grosseto. I titoli venivano rilasciati nel corso del 2024 e la richiedente completava l’invio della documentazione, ivi inclusa l’asseverazione di cui all’art. 24-bis D.Lgs. n. 286/1998.
In data 28.08.2024 lo Sportello Unico per l’immigrazione revocava i dieci nulla osta, all’esito di rituale contraddittorio. I provvedimenti si fondavano su due distinte motivazioni: per sei di essi la carenza del modello di asseverazione redatto da professionista abilitato; per i restanti quattro la mancanza, nell’asseverazione, dell’indicazione della regolarità contributiva. La ricorrente impugnava tutti i decreti davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglieva l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che i provvedimenti impugnati non recano una motivazione omogenea. Sei decreti contestano l’assenza di asseverazione da professionista abilitato; quattro contestano invece un vizio contenutistico dell’asseverazione, ossia la carenza di indicazione della regolarità contributiva. Il ricorso argomenta unicamente sul primo gruppo, senza nulla dedurre sul secondo.
Sotto questo profilo il ricorso è infondato. Gli artt. 3, 40 e 101 c.p.a. impongono motivi chiari, specifici e distinti tra fatto e motivi. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 1464 dell’11.12.2024, secondo cui i rilievi generici si risolvono in una inammissibile azione sollecitatoria di esame dei provvedimenti. L’assenza di censure sulla seconda motivazione impedisce di ritenere raggiunta la prova dell’illegittimità dei decreti sub 3-6.
Quanto agli altri sei provvedimenti, le doglianze colgono nel segno. Il Tribunale richiama le proprie sentenze n. 550 del 5.03.2025 e n. 1202 del 25.06.2025, che hanno già affrontato analoghe vicende. Nel caso di specie l’asseverazione risulta redatta da professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti dal 1995, il quale aveva assolto all’onere comunicativo ex art. 1 L. n. 12/1979 in data 26.11.2011, con modalità cartacea.
Non persuade la tesi dell’amministrazione secondo cui la comunicazione sarebbe stata resa ex art. 2 L. n. 12/1979 e quindi in ambito diverso. L’ambito oggettivo delle due disposizioni è il medesimo. La nota INL n. 32 del 15.02.2018 e le FAQ aggiornate al 20.05.2024 confermano che il reinvio telematico è solo consigliato e non imposto. La giurisprudenza amministrativa richiamata, tra cui Cons. Stato n. 6781 del 29.07.2024, conferma che il commercialista può svolgere l’attività solo dopo la comunicazione, che nella specie era stata regolarmente effettuata.
I decreti sub 1, 2, 7, 8, 9 e 10 sono pertanto annullati, mentre il ricorso è respinto per la parte restante. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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