Passo carrabile e concessione in sanatoria non provano la legittimità della rampa (TAR Puglia n. 734 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione al passo carrabile abilita al solo mantenimento in esercizio dell’accesso alla proprietà e non integra il titolo edilizio per la realizzazione di una rampa. La concessione in sanatoria prova l’assenso solo se il manufatto rientra nel programma costruttivo oggetto del provvedimento; la rampa realizzata su marciapiede e sede stradale pubblica ne resta esclusa. Accertata l’abusività, la demolizione costituisce atto dovuto e la natura plurimotivata del provvedimento rende sufficiente la sola ragione dell’abuso. La mancata o incompleta comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto se il privato non allega gli elementi che, introdotti nel contraddittorio, avrebbero potuto incidere sul contenuto finale della determinazione.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un garage posto al piano terra di un fabbricato nel Comune di Lesina, con accesso dal civico indicato in atti. All’esito di un sopralluogo del 5 ottobre 2015, disposto a seguito di esposti che denunciavano la presenza di uno scivolo in cemento come insidia per i passanti, l’Amministrazione accertava una rampa in cemento precompresso di mt. 4,20 per 2,60, alta da terra fino a cm. 20 all’ingresso della rimessa, munita di autorizzazione di passo carrabile n. 609.
Con nota del 26 novembre 2018 il Comune comunicava l’avvio del procedimento finalizzato alla rimozione dell’opera abusiva, dando atto anche di una richiesta di risarcimento danni per un sinistro causato dalla rampa. All’esito del contraddittorio, con ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2019, il Settore Urbanistica ingiungeva la demolizione entro novanta giorni. La ricorrente impugnava l’atto deducendo tre motivi: la regolarità dell’opera per effetto di concessione in sanatoria e passo carrabile; la violazione delle garanzie procedimentali; il difetto di motivazione. L’istanza cautelare era respinta dalla Sezione con ordinanza n. 131 del 3 aprile 2019.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito, sollevate dal Comune in ordine all’improcedibilità per avvenuta eliminazione della rampa e all’inammissibilità del gravame sotto vari profili, perché il ricorso è infondato nel merito.
Sul primo motivo, il Tribunale conferma quanto già ritenuto in sede cautelare: l’autorizzazione al passo carrabile del 30 ottobre 1998 si limita a consentire il mantenimento in esercizio dell’accesso alla proprietà condominiale e non prova alcun preventivo assenso edilizio alla costruzione della rampa. La concessione in sanatoria non è idonea allo scopo, perché dalla documentazione emerge che ha avuto ad oggetto unicamente il piano terra del fabbricato e non anche la rampa. Quest’ultima, peraltro, risulta pacificamente realizzata sul marciapiede e sulla sede stradale pubblica, quindi fuori dall’area nella disponibilità giuridica della ricorrente.
Sul secondo motivo, il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento è plurimotivato: l’accertata abusività della rampa è ragione sufficiente per ingiungerne la demolizione. In ogni caso, la mancata rappresentazione in sede di avvio delle ulteriori circostanze non determina l’illegittimità dell’atto. La ricorrente si è limitata a denunciare la lesione della propria pretesa partecipativa, senza indicare o allegare gli elementi fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile, perché le censure relative al difetto di motivazione risultano generiche e non si confrontano con le ragioni espresse nell’ordinanza, che appaiono di per sé idonee a sorreggere la determinazione. Il Collegio sottolinea che, trattandosi di abuso edilizio, la demolizione costituisce atto dovuto. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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