Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5638 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario che accertano il diritto del docente al beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, l’amministrazione è tenuta all’esecuzione integrale del giudicato. Ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’obbligo non si estingue: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria impone l’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Il mancato rispetto del limite temporale, imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, non può essere opposto alla parte ricorrente. È legittima la nomina del commissario ad acta, con il potere di allocare la somma in bilancio, mentre la misura delle astreintes resta subordinata a una valutazione di equità.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Avellino, sezione Lavoro, n. 857/2025, pubblicata l’08.10.2025. Quel provvedimento ha accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.
La ricorrente rappresenta che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 17.02.2026. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Chiede quindi la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle astreintes. Il Ministero si costituisce e resiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede dell’amministrazione l’08.10.2025 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è offerta prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
La questione di maggiore interesse riguarda l’ipotesi in cui sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, pari a due anni dalla pubblicazione. Il Collegio afferma che l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione è duplice: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità dell’inadempimento alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’obbligo.
Il Tribunale accoglie anche la domanda di nomina del commissario ad acta, individuato in un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Respinge invece la domanda di astreintes, non ritenendone equa l’applicazione nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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