Licenza di pubblica sicurezza personale e decadenza della concessione bingo (Cons. Stato n. 2701 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di pubblica sicurezza richiesta per la gestione di una sala bingo in regime di concessione è personale e deve essere posseduta dal legale rappresentante della società concessionaria, non essendo sufficiente una procura institoria, stante il divieto di rapporti di rappresentanza sancito dall’art. 8 del t.u.l.p.s.. Il principio di personalità della licenza risponde all’esigenza di individuare con certezza l’interlocutore dell’amministrazione e di assicurare un controllo immediato sul soggetto autorizzato per superiori ragioni di ordine pubblico. La mancanza del titolo, unita all’interruzione dell’attività non giustificata da causa di forza maggiore, integra presupposto di decadenza della concessione ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 29/2000. In presenza di provvedimento plurimotivato, la resistenza di una sola delle ragioni ostative al vaglio giurisdizionale è sufficiente a sorreggere la determinazione, restando assorbite le ulteriori censure.
Il Fatto
La società appellante era titolare di una concessione in proroga per l’esercizio del gioco del bingo presso una sala situata nel comune di Fiumicino. Nel corso del rapporto concessorio l’amministrazione aveva dapprima sospeso l’attività per inadempimenti economici, poi concesso la rateizzazione del debito e revocato la sospensione. Successivamente ha avviato e concluso il procedimento di decadenza della concessione.
Il provvedimento si fondava su più ragioni: mancata ripresa dell’attività di gioco dopo la cessazione delle restrizioni pandemiche, mancata integrazione delle dichiarazioni sostitutive, assenza di una regolare licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. intestata al legale rappresentante, mancato integrale pagamento dei canoni e insussistenza di idonea garanzia. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, rilevando la natura plurimotivata dell’atto e l’infondatezza delle censure relative alla licenza e alla mancata ripresa. La società ha proposto appello articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio conferma che il giudice di primo grado aveva correttamente individuato la ragione posta a base del provvedimento. La gestione di una sala bingo in regime di concessione presuppone, in capo al legale rappresentante della società, la titolarità della licenza di polizia ex art. 88 t.u.l.p.s., che ne costituisce condizione minima e indispensabile di regolarità amministrativa.
Il punto centrale è la personalità della licenza. L’art. 8 del t.u.l.p.s. stabilisce che le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Ne deriva l’irrilevanza della procura institoria: la licenza deve essere posseduta dal rappresentante legale, e la convenzione stessa imponeva tale requisito. L’amministrazione non ha quindi applicato un presupposto diverso da quello contestato, ma ha rilevato una condizione soggettiva di regolarità imprescindibile, presidiata da esigenze di ordine pubblico (cfr. Cons. Stato n. 5902 del 2005, n. 3701 del 2015, n. 1303 del 2017).
Il secondo motivo, incentrato sulla dedotta forza maggiore costituita dalla mancata affluenza di clientela dopo la pandemia, è infondato. La Corte rileva l’assenza di evidenze univoche: tutte le sale bingo nazionali avevano ripreso l’attività con livelli di raccolta prossimi a quelli pre-pandemici, e la sala in questione si trova in un centro commerciale molto frequentato. Rileva inoltre che l’amministrazione aveva invitato la concessionaria a rappresentare eventuali criticità, invito rimasto disatteso.
Il terzo motivo è parimenti infondato. La proporzionalità della misura va esclusa in presenza di plurime violazioni, tra cui l’assenza della licenza e la perdurante chiusura della sala. Quanto alla pretesa illegittimità dell’art. 3 del d.m. n. 29/2000, le ipotesi di decadenza sono circoscritte a casi di particolare gravità e accertate senza automatismi; ne consegue l’infondatezza anche del dedotto difetto di motivazione.
Infine, in virtù della natura plurimotivata del provvedimento, la resistenza di una sola ragione ostativa al vaglio giurisdizionale assorbe le censure ulteriori (Cons. Stato n. 1532 del 2015, n. 8182 del 2022, n. 4084 del 2025). L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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