Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 649 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione quando questa non abbia dato esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Il ricorso è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, dopo la rituale notifica della sentenza in copia conforme. Accertata l’inottemperanza, il TAR adotta le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. L’Amministrazione soccombente è condannata alle spese del giudizio e al rimborso del contributo unificato.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, con sentenza n. 169 del 2024, il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare l’importo previsto, oltre interessi legali, quale contributo alla formazione professionale.

Formatosi il giudicato, e decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza in copia conforme, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la condanna alle spese e il pagamento di quanto ritenuto di giustizia per ogni ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la notifica della copia conforme e prima della proposizione del ricorso.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, richiamando il precedente definito da questo stesso TAR con sentenza n. 117 del 2024 e i numerosi conformi precedenti (decisioni nn. da 421 a 427 del 2024 e da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025), le cui motivazioni ha richiamato.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. È stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni, anche attraverso un funzionario delegato. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso (TAR Lombardia n. 211/2024).

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, tenendo conto che le controversie in questa materia richiedono attività minime e stereotipate. Il Ministero è inoltre tenuto a rimborsare il contributo unificato versato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 21 della legge n. 248/2006.

Il Collegio non ha ritenuto di condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., attesa la stringente e celere procedura di ottemperanza disposta (TAR F.V.G. nn. 349/2025, 348/2025, 347/2025, 45/2024 e 440/2019). Spese e rimborso del contributo unificato sono stati distratti a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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