La prova teorico-pratica concernente atti amministrativi coerenti con il bando è legittima (TAR Sardegna n. 26 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di un concorso pubblico per Dirigente Amministrativo, la prova teorico-pratica è legittima quando l’elaborato richiesto al candidato, pur consistendo nella redazione di un parere motivato, rientri nel novero degli atti o provvedimenti previsti dal bando, in quanto atto amministrativo interno volto a supportare decisioni gestionali nell’attività di acquisto e programmazione dei servizi. La prova che richieda l’applicazione delle conoscenze normative indicate nel bando e la capacità di elaborare un procedimento amministrativo coerente con la normativa vigente, mira al vaglio della preparazione mediante un elaborato coerente con le finalità selettive. Non sussiste, pertanto, la estraneità della prova rispetto all’oggetto del concorso.
Il Fatto
I ricorrenti partecipavano al pubblico concorso indetto dall’ARES Sardegna per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di Dirigente Amministrativo per l’Area Acquisti. All’esito della prova teorico-pratica, la Commissione Esaminatrice li dichiarava non ammessi alla prova orale. Il provvedimento di esclusione veniva ratificato con la determinazione dirigenziale che approvava le graduatorie finali di merito, successivamente rettificata da altra determinazione con la riapprovazione delle graduatorie.
I candidati impugnavano tali atti, chiedendo l’annullamento previa concessione di misure cautelari. In via incidentale, contestavano la legittimità della prova, sostenendone la estraneità rispetto all’oggetto del bando e, in particolare, la non pertinenza della traccia assegnata rispetto alle mansioni del profilo messo a selezione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’adozione della misura richiesta, non ravvisando la prospettata estraneità della prova rispetto all’oggetto del bando.
La prova assegnata consisteva nella redazione di un parere motivato finalizzato alla riorganizzazione dei servizi socio-sanitari tramite il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore. Secondo il Collegio, tale elaborato rientra pienamente nel novero degli atti o provvedimenti previsti dal bando, poiché il parere costituisce un atto amministrativo interno volto a supportare decisioni gestionali nell’ambito dell’attività di acquisto e programmazione dei servizi.
La prova richiedeva, inoltre, l’applicazione delle conoscenze normative indicate nel bando e la capacità di elaborare un procedimento amministrativo coerente con la normativa vigente. In tal modo, la selezione mirava al vaglio della preparazione dei candidati mediante la redazione di un elaborato perfettamente coerente con le finalità selettive del concorso.
Il Tribunale ha, conseguentemente, respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase. Il rigetto della misura cautelare non incide, peraltro, sul merito della controversia, che resta devoluto al giudizio di cognizione.
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Nota della Redazione
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