Fondo anticipazioni di liquidità: perentorio il termine di trasmissione alla BDAP (Cons. Stato n. 1092 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La perentorietà di un termine non richiede un’espressa qualificazione normativa quando il suo rispetto è funzionale al regolare svolgimento di una procedura e sussistono dati normativi univoci che rendono avveduta la parte dell’essenzialità del termine. Nell’ambito del riparto del fondo di cui all’art. 52, comma 1, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in l. 23 luglio 2021, n. 106, il rinvio implicito al termine di trasmissione dei dati contabili alla BDAP comporta che il rendiconto 2019, integrato con l’accantonamento del fondo anticipazioni di liquidità, debba essere trasmesso entro trenta giorni dall’approvazione. La tardiva trasmissione della rettifica rende l’ente non inseribile tra i beneficiari per insanabile tardività.

Il Fatto

Un comune, dopo aver approvato il rendiconto 2019, lo rettificava con una successiva deliberazione al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, accantonando il fondo anticipazioni di liquidità e facendo emergere un maggiore disavanzo. La rettifica veniva trasmessa alla BDAP solo nel luglio 2021, in prossimità dell’adozione del decreto di riparto.

Il comune impugnava così il decreto interministeriale del 10 agosto 2021, nella parte in cui non lo includeva tra i destinatari del riparto del fondo di 660 milioni di euro. Il TAR Lazio, Sezione Prima, n. 14977/2024 respingeva il ricorso. Il comune proponeva appello, sostenendo che il TAR avesse erroneamente attribuito carattere perentorio a un termine privo di espressa qualificazione legislativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che la perentorietà di un termine non discende necessariamente da un’esplicita previsione in tal senso. Rileva quando la necessità del rispetto sia funzionale al regolare svolgimento della procedura e sussistano dati normativi univoci che rendano avveduta la parte dell’essenzialità del termine rispetto ai fini perseguiti dall’amministrazione.

Nel caso concreto, l’art. 52, comma 1, d.l. n. 73/2021 impone l’adozione del decreto di riparto entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La complessità dell’istruttoria e il carattere unitario della determinazione presuppongono che l’amministrazione disponga con ragionevole anticipo dei dati necessari.

Poiché il canale informativo è la BDAP, la Corte ritiene implicito il rinvio al termine dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.m. 12 maggio 2016, che fissa in trenta giorni dall’approvazione del rendiconto l’obbligo di trasmissione. Tale rilievo basta a dimostrare l’insanabile tardività della trasmissione del rendiconto integrato.

Il Collegio aggiunge che il ritardo era già ravvisabile rispetto agli adempimenti dell’art. 39-ter, comma 1, d.l. n. 162/2019, essendo stata la riapprovazione effettuata oltre il termine dell’art. 227, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, prorogato al 30 giugno 2020 dall’art. 107, comma 1, lett. b), d.l. n. 34/2020. Il fondo anticipazioni di liquidità esposto nel rendiconto originario era pari a zero e veniva incrementato solo nel maggio 2021. Alla data della trasmissione della rettifica si era già riunita la Conferenza Stato-città, con conseguente tardività anche dei rilievi procedimentali del comune.

Infine, i motivi sulla carenza di motivazione e sulla violazione del contraddittorio procedimentale sono respinti in via preliminare, per non aver l’appellante specificamente censurato le considerazioni del TAR sull’atto vincolato e sull’obbligo di motivazione per relationem. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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