Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1217 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario che ha condannato l’amministrazione al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accerta l’inottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni. Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, deve ritenersi decorso quando l’amministrazione non abbia contestato nel merito la pretesa. Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e per la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, ottengono dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, una sentenza che condanna il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, oltre rivalutazione e interessi. Le annualità riconosciute variano da due a cinque a seconda della posizione, per importi complessivi compresi tra euro 1.000,00 e euro 2.500,00.
Formatosi il giudicato senza che l’amministrazione provveda, le docenti propongono ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria. Il Ministero si costituisce in giudizio ma non contesta nel merito la pretesa. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 il ricorso passa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non ha opposto alcuna contestazione nel merito, sicché il diritto alla carta del docente accertato dal giudice del lavoro non è revocato in dubbio.
Il TAR verifica poi il presupposto processuale dell’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il termine risulta spirato, cosicché l’ottemperanza può essere ordinata.
Ne consegue l’ordine al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Il Tribunale ravvisa altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30.
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il Collegio fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem è il giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, quello dell’insediamento del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.