Il contratto per corrispondenza commerciale non si conclude per facta concludentia (TAR Calabria n. 1637 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate il contratto si stipula mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, cioè con uno scambio di lettere, anche tramite PEC, ciascuna recante la volontà unilaterale di obbligarsi. La dichiarazione dell’aggiudicatario che si limiti a dare atto della sussistenza delle condizioni prodromiche alla stipula e a manifestare disponibilità alla firma non integra accettazione della proposta contrattuale. In difetto di tale scambio, il contratto non può ritenersi concluso per facta concludentia. La dichiarazione di scioglimento dal vincolo dell’offerta ex art. 18, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, intervenuta prima della stipula, è pertanto efficace e il concorrente ha diritto alla ripetizione delle spese contrattuali sostenute.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa a una procedura di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, per lavori di sistemazione del verde comunale e viene dichiarata aggiudicataria. Segnala all’amministrazione un errore in cui la stessa sarebbe incorsa; il Comune nega la rettifica e sollecita la consegna anticipata dei lavori, oltre alla trasmissione della garanzia definitiva e del POS aggiornato, «al fine di poterne verificare la completezza, prima della sottoscrizione del disciplinare».
La società trasmette la documentazione ma non sottoscrive il contratto. Decorso inutilmente il termine per la stipula, notifica al Comune la volontà di sciogliersi dal vincolo dell’offerta ai sensi dell’art. 18, comma 5, del codice dei contratti pubblici, chiedendo il rimborso delle spese contrattuali. Il RUP respinge la richiesta, sostenendo che il contratto sarebbe già concluso per facta concludentia. Da qui il ricorso, con domande di accertamento dell’inesistenza del contratto e dell’efficacia del recesso, di condanna alla ripetizione delle spese e di risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023: il contratto è stipulato a pena di nullità in forma scritta, ma negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale. L’avviso di gara, all’art. 7 della lex specialis, riproduce esattamente tale modalità, richiamando lo scambio di lettere anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014.
Il Tribunale rileva che l’amministrazione ha ritenuto il contratto concluso per fatti concludenti in assenza dei presupposti. Lo scambio di corrispondenza commerciale richiede che ciascuna lettera, quella del proponente e quella dell’accettante, raccolga la volontà unilaterale di obbligarsi: lo schema dell’art. 1326 c.c. opera in modo asincrono rispetto alla sottoscrizione contestuale della scrittura privata. Su questo punto il Collegio richiama Cass., sent. 5651/1979.
Nel caso concreto la società ha posto in essere le attività preparatorie, fornendo la garanzia definitiva, ma con la nota del 12 febbraio 2025 si è limitata a dichiarare che «nulla osta alla firma del contratto» e a dare disponibilità alla consegna anticipata dei lavori. Dal tenore letterale non emerge in modo inequivoco l’accettazione della proposta, bensì la sola esistenza delle condizioni prodromiche alla stipula, come del resto richiesto dalla stessa stazione appaltante.
Il Collegio esclude altresì che vi sia stata una proposta contrattuale dell’amministrazione, essendosi la stessa limitata a manifestare l’esigenza di una consegna anticipata. Anzi, la nota del 14 febbraio 2025, successiva alla presunta accettazione, dimostra il contrario: il Comune chiede la documentazione necessaria alla stipula di un contratto che considera ancora da concludere.
Non risultando concluso il contratto, la dichiarazione del 3 marzo 2025 spiega efficacia e determina lo scioglimento definitivo da ogni vincolo derivante dall’offerta e dall’aggiudicazione. Il Tribunale accoglie anche la domanda di rimborso delle spese contrattuali, pari a € 120,00 per il rilascio della fideiussoria definitiva, mentre nulla dispone sull’istanza risarcitoria, indicata in epigrafe ma non richiamata in diritto né nelle conclusioni. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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